Ordinanza 360/1990 (ECLI:IT:COST:1990:360)
Massima numero 15919
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
11/07/1990; Decisione del
11/07/1990
Deposito del 20/07/1990; Pubblicazione in G. U. 08/08/1990
Massime associate alla pronuncia:
15918
Titolo
ORD. 360/90 B. MISURE DI SICUREZZA - MINORENNI - RIFORMATORIO GIUDIZIARIO - APPLICABILITA' SOLO PER I DELITTI PIU' GRAVI - ESECUZIONE MEDIANTE COLLOCAMENTO IN COMUNITA' - PREVISTA CUSTODIA IN CARCERE IN CASO DI ALLONTANAMENTO INGIUSTIFICATO - LAMENTATA MODIFICA SOSTANZIALE DELLA DISCIPLINA DELLE MISURE DI SICUREZZA PER I MINORI - IRROGAZIONE DI UNA PENA DETENTIVA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA SENZA GARANZIE GIURISDIZIONALI - ECCESSO DI DELEGA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 360/90 B. MISURE DI SICUREZZA - MINORENNI - RIFORMATORIO GIUDIZIARIO - APPLICABILITA' SOLO PER I DELITTI PIU' GRAVI - ESECUZIONE MEDIANTE COLLOCAMENTO IN COMUNITA' - PREVISTA CUSTODIA IN CARCERE IN CASO DI ALLONTANAMENTO INGIUSTIFICATO - LAMENTATA MODIFICA SOSTANZIALE DELLA DISCIPLINA DELLE MISURE DI SICUREZZA PER I MINORI - IRROGAZIONE DI UNA PENA DETENTIVA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA SENZA GARANZIE GIURISDIZIONALI - ECCESSO DI DELEGA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Riguardo alla misura di sicurezza del riformatorio giudiziario le disposizioni degli artt. 36, secondo comma, e 22, quarto comma, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, che, limitandone l'applicabilita' ai piu' gravi delitti, prevedono che debba eseguirsi mediante il collocamento in comunita', e che, in caso di allontanamento ingiustificato, il giudice puo' ordinare la custodia del minore in carcere per non piu' di un mese, disciplinano unicamente gli aspetti esecutivi dell'istituto. Le scelte discrezionali operate, nell'emanarle, dal legislatore delegato, nell'ambito della delega (art. 3 l. 16 febbraio 1987, n. 81), che lo stesso si e' limitato ad attuare, non sono sindacabili (v. massima A) dalla Corte costituzionale. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 36, secondo comma, e 22, quarto comma, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sollevata in riferimento all'art. 77, primo comma, Cost.).
Riguardo alla misura di sicurezza del riformatorio giudiziario le disposizioni degli artt. 36, secondo comma, e 22, quarto comma, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, che, limitandone l'applicabilita' ai piu' gravi delitti, prevedono che debba eseguirsi mediante il collocamento in comunita', e che, in caso di allontanamento ingiustificato, il giudice puo' ordinare la custodia del minore in carcere per non piu' di un mese, disciplinano unicamente gli aspetti esecutivi dell'istituto. Le scelte discrezionali operate, nell'emanarle, dal legislatore delegato, nell'ambito della delega (art. 3 l. 16 febbraio 1987, n. 81), che lo stesso si e' limitato ad attuare, non sono sindacabili (v. massima A) dalla Corte costituzionale. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 36, secondo comma, e 22, quarto comma, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sollevata in riferimento all'art. 77, primo comma, Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 0