Sentenza 363/1990 (ECLI:IT:COST:1990:363)
Massima numero 16027
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
11/07/1990; Decisione del
11/07/1990
Deposito del 24/07/1990; Pubblicazione in G. U. 01/08/1990
Titolo
SENT. 363/90 C. REGIONE TOSCANA - ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA - SCUOLA MATERNA "DEL SECCO ABELLI" E ASILO INFANTILE "PALAZZESCHI" - COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - DETERMINAZIONE DA PARTE DEL PREFETTO - VIOLAZIONE DI COMPETENZE REGIONALI - ANNULLAMENTO DEI RELATIVI DECRETI, IN PARTE QUA.
SENT. 363/90 C. REGIONE TOSCANA - ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA - SCUOLA MATERNA "DEL SECCO ABELLI" E ASILO INFANTILE "PALAZZESCHI" - COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - DETERMINAZIONE DA PARTE DEL PREFETTO - VIOLAZIONE DI COMPETENZE REGIONALI - ANNULLAMENTO DEI RELATIVI DECRETI, IN PARTE QUA.
Testo
Le funzioni amministrative di vigilanza sull'osservanza della l. 17 luglio 1890, n. 6972, delle tavole di fondazione, degli statuti e dei regolamenti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, nonche' sull'osservanza di tutte le leggi in materia di pubblica assistenza e beneficenza - demandate dall'art. 44 ss. della predetta l. n. 6972 del 1890, rispettivamente al Ministro dell'interno e, per ogni Provincia, al Prefetto (che ne incarica un consigliere di Prefettura) - sono state sicuramente trasferite alle regioni dall'art. 1, d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 (cfr. anche l'art. 136, del d.P.R. n. 616 del 1977) e dall'art. 22 del detto d.P.R. n. 616, in quanto comprese nelle funzioni amministrative relative alla materia "beneficenza pubblica". A dette funzioni sono riconducibili - nella specie - gli atti, non previsti dagli Statuti degli enti interessati, con i quali il Prefetto, sulla base delle nomine avvenute, ha dichiarato composto in un dato modo il Consiglio di ciascun ente, al fine di dare suggello alla sua esistenza e inizio al suo concreto e formale funzionamento, e in tal modo invadendo le competenze regionali. Non spettano quindi allo Stato poteri di vigilanza, come esercitati dal Prefetto di Arezzo con il decreto 3 novembre 1989 e con il decreto 23 ottobre 1989, mediante la determinazione della Composizione del Consiglio di amministrazione rispettivamente della Scuola materna "Del Secco Abelli" e dell'Asilo infantile "Palazzeschi", e per l'effetto sono annullati i due decreti nella parte relativa.
Le funzioni amministrative di vigilanza sull'osservanza della l. 17 luglio 1890, n. 6972, delle tavole di fondazione, degli statuti e dei regolamenti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, nonche' sull'osservanza di tutte le leggi in materia di pubblica assistenza e beneficenza - demandate dall'art. 44 ss. della predetta l. n. 6972 del 1890, rispettivamente al Ministro dell'interno e, per ogni Provincia, al Prefetto (che ne incarica un consigliere di Prefettura) - sono state sicuramente trasferite alle regioni dall'art. 1, d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 (cfr. anche l'art. 136, del d.P.R. n. 616 del 1977) e dall'art. 22 del detto d.P.R. n. 616, in quanto comprese nelle funzioni amministrative relative alla materia "beneficenza pubblica". A dette funzioni sono riconducibili - nella specie - gli atti, non previsti dagli Statuti degli enti interessati, con i quali il Prefetto, sulla base delle nomine avvenute, ha dichiarato composto in un dato modo il Consiglio di ciascun ente, al fine di dare suggello alla sua esistenza e inizio al suo concreto e formale funzionamento, e in tal modo invadendo le competenze regionali. Non spettano quindi allo Stato poteri di vigilanza, come esercitati dal Prefetto di Arezzo con il decreto 3 novembre 1989 e con il decreto 23 ottobre 1989, mediante la determinazione della Composizione del Consiglio di amministrazione rispettivamente della Scuola materna "Del Secco Abelli" e dell'Asilo infantile "Palazzeschi", e per l'effetto sono annullati i due decreti nella parte relativa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 123
Altri parametri e norme interposte