Sentenza 364/1990 (ECLI:IT:COST:1990:364)
Massima numero 16377
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  11/07/1990;  Decisione del  11/07/1990
Deposito del 24/07/1990; Pubblicazione in G. U. 01/08/1990
Massime associate alla pronuncia:  16375


Titolo
SENT. 364/90 B. EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI - ACCENSIONE DI PRESTITI PER LA COSTRUZIONE O L'ACQUISTO DI ALLOGGI - GARANZIA IPOTECARIA SUGLI IMMOBILI FINANZIATI E CONSEGUENTE ESPROPRIABILITA' DEI MEDESIMI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
La possibilita' di espropriazione forzata degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in attuazione della garanzia ipotecaria dei mutui contratti dagli I.A.C.P. non puo' attualmente pregiudicare le aspettative dei conduttori assegnatari, essendo stata abrogata la previgente normativa sul trasferimento ad essi della proprieta' degli alloggi (art. 27, l. n. 513 del 1977). Quanto al bilanciamento fra i contrapposti interessi della tutela del credito fondiario e della preservazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, esso e' riservato alle scelte discrezionali del legislatore. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' - in riferimento agli artt. 2, 3, 42, comma secondo, e 47, comma secondo, Cost. - degli artt. 1 e 16, r.d. 28 aprile 1938 n. 1165, in quanto consentono l'ipoteca e la conseguente esecuzione forzata sugli immobili degli I.A.C.P.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 42  co. 2

Costituzione  art. 47  co. 2

Altri parametri e norme interposte