Sentenza 133/2021 (ECLI:IT:COST:2021:133)
Massima numero 43966
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del
12/05/2021; Decisione del
12/05/2021
Deposito del 25/06/2021; Pubblicazione in G. U. 30/06/2021
Titolo
Filiazione - Impugnazione, da parte del suo autore, del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità - Termine quinquennale per proporre l'azione di impugnazione - Decorrenza dall'annotazione del riconoscimento - Denunciata violazione del principio convenzionale di proporzionalità - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Filiazione - Impugnazione, da parte del suo autore, del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità - Termine quinquennale per proporre l'azione di impugnazione - Decorrenza dall'annotazione del riconoscimento - Denunciata violazione del principio convenzionale di proporzionalità - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Trento in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU, dell'art. 263, terzo comma, cod. civ., come modificato dall'art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 154 del 2013, nella parte in cui prevede che «l'azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento». Nella disciplina di tale termine il tempo decorre, inibendo l'azione, a prescindere dalla circostanza che il richiedente fosse consapevole della sua possibile non paternità. Tuttavia, ciò non contrasta con la giurisprudenza della Corte EDU, i cui giudizi hanno avuto ad oggetto fattispecie normative che si riferiscono a termini (semestrali o annuali) decisamente più brevi rispetto a quello previsto dalla norma censurata. Un così lungo decorso del tempo (cinque anni dal riconoscimento) radica il legame familiare e sposta il peso assiologico, nel bilanciamento attuato dalla norma, sul consolidamento dello status filiationis, in una maniera tale da giustificare che la prevalenza di tale interesse sia risolta in via automatica dalla fattispecie normativa. Nessuna censura di non proporzionalità può, dunque, muoversi alla scelta operata dal legislatore che, nella sua discrezionalità, ha ritenuto di sacrificare l'interesse dell'autore del riconoscimento, a far valere in via giudiziale l'identità biologica, a beneficio dell'interesse allo status filiationis consolidatosi dopo cinque anni dal suo sorgere. Da ultimo, deve, peraltro, rilevarsi che l'interesse a far valere la verità biologica non risulta in assoluto estromesso dal giudizio, in quanto esso può essere fatto valere dallo stesso figlio, per il quale l'azione di impugnazione del riconoscimento risulta imprescrittibile.
È dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Trento in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU, dell'art. 263, terzo comma, cod. civ., come modificato dall'art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 154 del 2013, nella parte in cui prevede che «l'azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento». Nella disciplina di tale termine il tempo decorre, inibendo l'azione, a prescindere dalla circostanza che il richiedente fosse consapevole della sua possibile non paternità. Tuttavia, ciò non contrasta con la giurisprudenza della Corte EDU, i cui giudizi hanno avuto ad oggetto fattispecie normative che si riferiscono a termini (semestrali o annuali) decisamente più brevi rispetto a quello previsto dalla norma censurata. Un così lungo decorso del tempo (cinque anni dal riconoscimento) radica il legame familiare e sposta il peso assiologico, nel bilanciamento attuato dalla norma, sul consolidamento dello status filiationis, in una maniera tale da giustificare che la prevalenza di tale interesse sia risolta in via automatica dalla fattispecie normativa. Nessuna censura di non proporzionalità può, dunque, muoversi alla scelta operata dal legislatore che, nella sua discrezionalità, ha ritenuto di sacrificare l'interesse dell'autore del riconoscimento, a far valere in via giudiziale l'identità biologica, a beneficio dell'interesse allo status filiationis consolidatosi dopo cinque anni dal suo sorgere. Da ultimo, deve, peraltro, rilevarsi che l'interesse a far valere la verità biologica non risulta in assoluto estromesso dal giudizio, in quanto esso può essere fatto valere dallo stesso figlio, per il quale l'azione di impugnazione del riconoscimento risulta imprescrittibile.
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n.
art. 263
co. 3
decreto legislativo
28/12/2013
n. 154
art. 28
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 8