Sentenza 365/1990 (ECLI:IT:COST:1990:365)
Massima numero 15922
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  11/07/1990;  Decisione del  11/07/1990
Deposito del 24/07/1990; Pubblicazione in G. U. 01/08/1990
Massime associate alla pronuncia:  15923


Titolo
SENT. 365/90 A. REGIONE SICILIA - SIMBOLI RAPPRESENTATIVI DELLA REGIONE (STEMMA E GONFALONE) - ADOZIONE E DEFINIZIONE - INVIO DELLA LEGGE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE AL COMMISSARIO DELLO STATO OLTRE IL TERMINE PREVISTO - CONSEGUENZE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La violazione, da parte della Regione Sicilia, del termine di tre giorni stabilito dall'art. 28 dello Statuto speciale per l'invio della legge approvata dall'Assemblea al Commissario dello Stato, altra conseguenza non produce se non che il termine di giorni cinque, dato al Commissario per l'impugnazione della legge, decorre dall'ulteriore giorno dell'effettivo invio della stessa. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 28 dello Statuto speciale per la Regione Sicilia - della questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Sicilia approvata il 5 aprile 1990).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 28

Altri parametri e norme interposte