Sentenza 365/1990 (ECLI:IT:COST:1990:365)
Massima numero 15923
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
11/07/1990; Decisione del
11/07/1990
Deposito del 24/07/1990; Pubblicazione in G. U. 01/08/1990
Massime associate alla pronuncia:
15922
Titolo
SENT. 365/90 B. REGIONE SICILIA - SIMBOLI RAPPRESENTATIVI DELLA REGIONE (STEMMA E GONFALONE) - ADOZIONE E DEFINIZIONE - COMPETENZA IN MATERIA - MANCATA PREVISIONE NELLO STATUTO SPECIALE - FONDAMENTO NEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELL'AUTONOMIA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 365/90 B. REGIONE SICILIA - SIMBOLI RAPPRESENTATIVI DELLA REGIONE (STEMMA E GONFALONE) - ADOZIONE E DEFINIZIONE - COMPETENZA IN MATERIA - MANCATA PREVISIONE NELLO STATUTO SPECIALE - FONDAMENTO NEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELL'AUTONOMIA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La mancanza di un'espressa previsione negli Statuti speciali meno recenti (nella specie: Statuto speciale per la regione Sicilia) della potesta' di legiferare in materia di adozione e definizione di simboli rappresentativi della regione (quali, sempre nella specie: stemma e gonfalone) non esclude di per se' la competenza della regione stessa in tale materia, il cui fondamento va ravvisato nel principio dell'autonomia espresso nell'art. 5 Cost., in relazione all'art. 115 ss. Cost.. Il principio, in quanto volto a conferire il massimo rilievo alle collettivita' locali e particolarmente a quelle regionali, implica, infatti, che non puo' non ritenersi contenuto minimale dell'autonomia della regione il potere di scegliere i segni piu' idonei a distinguere l'identita' della collettivita' che essa rappresenta. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale per la regione Sicilia e agli artt. 5, 115 e 116 della Cost., della legge della Regione Sicilia approvata il 5 aprile 1990). - S. n. 829/1988.
La mancanza di un'espressa previsione negli Statuti speciali meno recenti (nella specie: Statuto speciale per la regione Sicilia) della potesta' di legiferare in materia di adozione e definizione di simboli rappresentativi della regione (quali, sempre nella specie: stemma e gonfalone) non esclude di per se' la competenza della regione stessa in tale materia, il cui fondamento va ravvisato nel principio dell'autonomia espresso nell'art. 5 Cost., in relazione all'art. 115 ss. Cost.. Il principio, in quanto volto a conferire il massimo rilievo alle collettivita' locali e particolarmente a quelle regionali, implica, infatti, che non puo' non ritenersi contenuto minimale dell'autonomia della regione il potere di scegliere i segni piu' idonei a distinguere l'identita' della collettivita' che essa rappresenta. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale per la regione Sicilia e agli artt. 5, 115 e 116 della Cost., della legge della Regione Sicilia approvata il 5 aprile 1990). - S. n. 829/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 116
Costituzione
art. 123
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 17
Altri parametri e norme interposte