Sentenza 366/1990 (ECLI:IT:COST:1990:366)
Massima numero 16482
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
11/07/1990; Decisione del
11/07/1990
Deposito del 24/07/1990; Pubblicazione in G. U. 01/08/1990
Titolo
SENT. 366/90 A. DECRETO PENALE - DISCIPLINA DEL CODICE ABROGATO - EFFICACIA DEL DECRETO PENALE ESECUTIVO NEL GIUDIZIO CIVILE - AUTORITA' DI GIUDICATO - INTERPRETAZIONE.
SENT. 366/90 A. DECRETO PENALE - DISCIPLINA DEL CODICE ABROGATO - EFFICACIA DEL DECRETO PENALE ESECUTIVO NEL GIUDIZIO CIVILE - AUTORITA' DI GIUDICATO - INTERPRETAZIONE.
Testo
Anche in base alla giurisprudenza della Cassazione e' da escludersi che la disposizione dell'art. 28 cod.proc.pen. 1930, circa la "autorita' di giudicato" del decreto di condanna, divenuto esecutivo, nel giudizio civile, possa intendersi nel senso che dal decreto penale derivi nel giudizio civile un vincolo assoluto circa l'accertamento e la qualificazione dei fatti materiali su cui si e' espresso il giudice penale, essendo sempre consentito al giudice civile un riesame ex novo dei fatti, gia' oggetto del precorso giudizio penale, in relazione ai criteri probatori del sistema civile, e di dare ad essi una valutazione diversa da quella del giudice penale - posto che in genere l'autorita' del giudicato penale riguarda i fatti materiali accertati ma non anche le questioni giuridiche trattate, da ritenersi risolte ai soli fini dell'accertamento del reato.
Anche in base alla giurisprudenza della Cassazione e' da escludersi che la disposizione dell'art. 28 cod.proc.pen. 1930, circa la "autorita' di giudicato" del decreto di condanna, divenuto esecutivo, nel giudizio civile, possa intendersi nel senso che dal decreto penale derivi nel giudizio civile un vincolo assoluto circa l'accertamento e la qualificazione dei fatti materiali su cui si e' espresso il giudice penale, essendo sempre consentito al giudice civile un riesame ex novo dei fatti, gia' oggetto del precorso giudizio penale, in relazione ai criteri probatori del sistema civile, e di dare ad essi una valutazione diversa da quella del giudice penale - posto che in genere l'autorita' del giudicato penale riguarda i fatti materiali accertati ma non anche le questioni giuridiche trattate, da ritenersi risolte ai soli fini dell'accertamento del reato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte