Sentenza 366/1990 (ECLI:IT:COST:1990:366)
Massima numero 16484
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  11/07/1990;  Decisione del  11/07/1990
Deposito del 24/07/1990; Pubblicazione in G. U. 01/08/1990
Massime associate alla pronuncia:  16482  16483


Titolo
SENT. 366/90 C. DECRETO PENALE - DISCIPLINA DEL CODICE ABROGATO - EFFICACIA DEL DECRETO PENALE ESECUTIVO NEL GIUDIZIO CIVILE - AUTORITA' DI GIUDICATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Nel procedimento penale per decreto - in questione cosi' come disciplinato nel codice abrogato - il diritto di difesa dell'imputato trova adeguata garanzia nella facolta', riconosciutagli, di accettare o meno la condanna, con conseguente eliminazione, nella seconda ipotesi, di ogni questione difensiva e, nella prima, con il pieno ripristino, in seguito all'opposizione, del normale corso del giudizio. Non puo' percio' contestarsi, in base ad un preteso, e non sussistente, difetto di contraddittorio nel procedimento stesso, la legittimita' della disposizione dell'art. 28 cod. proc. pen. 1930, per cui il decreto di condanna divenuto esecutivo ha autorita' di giudicato nel giudizio civile. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 cod. proc. pen. 1930). - S. n. 27/1966. - Sulla legittimita', in generale, del rinvio dell'esercizio del diritto di difesa alla fase dibattimentale quando trovi giustificazione nella struttura particolare e si armonizzi con le esigenze delle diverse forme di procedimento: S. n. 136/1967.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte