Sentenza 368/1990 (ECLI:IT:COST:1990:368)
Massima numero 15921
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  12/07/1990;  Decisione del  12/07/1990
Deposito del 25/07/1990; Pubblicazione in G. U. 01/08/1990
Massime associate alla pronuncia:  15920


Titolo
SENT. 368/90 B. REGIONE MOLISE - OCCUPAZIONE GIOVANILE - GIOVANI ASSUNTI AI SENSI DELLA L. STATALE N. 285 DEL 1977 - IMMISSIONE IN RUOLO - REQUISITO DELLA COSTANZA IN SERVIZIO AL 31/5/1984 STABILITO DALLA L. STATALE N. 894 DEL 1984 - MANCATA PREVISIONE - CONSEGUENZE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI GIOVANI DESTINATARI DELLA L. N. 894 DEL 1984 E DELLE L. REGIONALI AD ESSA CONFORMI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Come piu' volte affermato dalla Corte, l'interesse nazionale sottostante alla disciplina dell'occupazione giovanile "si presenta cosi' imperativo e stringente in ogni parte del territorio nazionale, da esigere un'urgente e uniforme soddisfazione, tale da non poter essere adeguatamente perseguita dal semplice intervento legislativo delle singole regioni", alle quali deve percio' riconoscersi, in proposito, una potesta' legislativa di tipo meramente attuativo. A tale riguardo, il requisito della costanza in servizio al 31 maggio 1984, previsto dall'art. unico della l. statale 22 dicembre 1984, n. 894 - ai fini dell'ammissione al giudizio di idoneita' per l'immissione in ruolo dei giovani assunti ai sensi della L. 1 giugno 1977, n. 285 - costituisce una norma fondamentale di una disciplina volta a tramutare eccezionalmente in posti di ruolo posizioni ricoperte a titolo precario, dalla quale la regione Molise, con l'omettere, nella propria normativa, il requisito predetto, si discosta senza giustificati motivi, che possano legittimare l'introduzione di disposizioni localmente differenziate, venendo in tal modo a configurarsi, da parte del legislatore regionale, una scelta arbitraria in violazione dei limiti peculiari della predetta potesta' attuativa. E' pertanto costituzionalmente illegittima - per violazione dell'art. 3 Cost. - la legge della regione Molise riapprovata il 6 marzo 1990. - S. nn. 998/1988, 1012/1988 e 20/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte