Sentenza 369/1990 (ECLI:IT:COST:1990:369)
Massima numero 15930
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
12/07/1990; Decisione del
12/07/1990
Deposito del 25/07/1990; Pubblicazione in G. U. 01/08/1990
Titolo
SENT. 369/90 B. REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIPENDENTI - PERSONALE IN POSSESSO DI QUALIFICHE INFERIORI ALLA QUINTA A SEGUITO DI CONCORSO INTERNO E CHE ABBIA SVOLTO, DI FATTO, MANSIONI CORRISPONDENTI A DETTA QUALIFICA - INQUADRAMENTO NELLA QUINTA QUALIFICA FUNZIONALE - ASSERITA VIOLAZIONE DI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLE LEGGI STATALI SUL PUBBLICO IMPIEGO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 369/90 B. REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIPENDENTI - PERSONALE IN POSSESSO DI QUALIFICHE INFERIORI ALLA QUINTA A SEGUITO DI CONCORSO INTERNO E CHE ABBIA SVOLTO, DI FATTO, MANSIONI CORRISPONDENTI A DETTA QUALIFICA - INQUADRAMENTO NELLA QUINTA QUALIFICA FUNZIONALE - ASSERITA VIOLAZIONE DI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLE LEGGI STATALI SUL PUBBLICO IMPIEGO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Ai sensi dell'art. 2 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, l'inquadramento del personale regionale in fasce superiori e' lasciato all'autonomia delle regioni stesse, le quali possono disciplinare la materia con propria legge senza essere vincolate dagli accordi, quand'anche questi dovessero contenere norme o principi sulle modificazioni dello stato giuridico del personale in contrasto con la ripartizione di competenze operata dal predetto art. 2. Legittimamente, quindi, una legge regionale puo' consentire l'inquadramento alla quinta qualifica del personale in possesso di qualifiche inferiori a seguito di un concorso interno e sulla base - in particolare - dello svolgimento di fatto (con certe caratteristiche) delle funzioni corrispondenti alla qualifica stessa, non ravvisandosi, a tale ultimo riguardo, l'esistenza di principi fondamentali delle leggi sul pubblico impiego che non legittimino il riconoscimento ai fini giuridici dello svolgimento di fatto di mansioni superiori (v., al contrario, l'art. 4, legge 11 luglio 1980, n. 312). (Non fondatezza - in riferimento all'art. 97, terzo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo e quarto comma, della legge regione Emilia-Romagna riapprovata il 19 marzo 1990).
Ai sensi dell'art. 2 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, l'inquadramento del personale regionale in fasce superiori e' lasciato all'autonomia delle regioni stesse, le quali possono disciplinare la materia con propria legge senza essere vincolate dagli accordi, quand'anche questi dovessero contenere norme o principi sulle modificazioni dello stato giuridico del personale in contrasto con la ripartizione di competenze operata dal predetto art. 2. Legittimamente, quindi, una legge regionale puo' consentire l'inquadramento alla quinta qualifica del personale in possesso di qualifiche inferiori a seguito di un concorso interno e sulla base - in particolare - dello svolgimento di fatto (con certe caratteristiche) delle funzioni corrispondenti alla qualifica stessa, non ravvisandosi, a tale ultimo riguardo, l'esistenza di principi fondamentali delle leggi sul pubblico impiego che non legittimino il riconoscimento ai fini giuridici dello svolgimento di fatto di mansioni superiori (v., al contrario, l'art. 4, legge 11 luglio 1980, n. 312). (Non fondatezza - in riferimento all'art. 97, terzo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo e quarto comma, della legge regione Emilia-Romagna riapprovata il 19 marzo 1990).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
co. 3
Altri parametri e norme interposte