Referendum - Referendum abrogativo - Concessione della cittadinanza italiana - Finalità della richiesta referendaria - Riduzione, da dieci a cinque anni, del periodo di residenza legale necessario affinché i cittadini di uno Stato non appartenente all'UE possano presentare richiesta - Assenza delle cause di inammissibilità previste dall'art. 75 Cost. - Omogeneità, chiarezza e univocità del quesito - Assenza di carattere propositivo - Disciplina di risulta coerente con i principi e le regole già espresse dal legislatore - Ammissibilità della richiesta. (Classif. 214002).
È dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione dell’art. 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole «adottato da cittadino italiano» e «successivamente alla adozione», e lett. f), della legge n. 91 del 1992, dichiarata legittima dall’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 12 dicembre 2024. Il quesito referendario, che ha la finalità di ridurre da dieci a cinque anni il periodo di residenza legale necessario affinché i cittadini di uno Stato non appartenente all’UE possano richiedere la cittadinanza italiana, è estraneo alle materie precluse all’istituto referendario dall’art. 75 Cost. e, secondo una matrice razionalmente unitaria, conduce l’elettore a una scelta chiara, univoca e facilmente intellegibile. Esso non valica la “soglia di tollerabile manipolatività” consentita – peraltro, in certa misura, inevitabile, senza che per ciò solo il referendum dismetta il proprio carattere abrogativo – e non denota un carattere “surrettiziamente propositivo” dell’alternativa posta al corpo elettorale. Nemmeno determina lo stravolgimento dell’originaria ratio, essendo i cinque anni di residenza legale una cifra già utilizzata dal legislatore per le medesime esigenze: la normativa di risulta sarebbe pienamente in linea non solo con i princìpi, ma anche con le stesse regole già contenute nel testo legislativo sottoposto a parziale abrogazione, impiegando un criterio già utilizzato dal legislatore e del quale non muterebbe i tratti caratterizzanti. (Precedenti: S. 59/2022 - mass. 44637; S. 57/2022 - mass. 44750-44751; S. 26/2017 - mass. 39549-39550; S. 13/1999 - mass. 24412; S. 16/1978 - mass. 14196).