Sentenza 369/1990 (ECLI:IT:COST:1990:369)
Massima numero 15931
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  12/07/1990;  Decisione del  12/07/1990
Deposito del 25/07/1990; Pubblicazione in G. U. 01/08/1990
Massime associate alla pronuncia:  15929  15930  15932


Titolo
SENT. 369/90 C. REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIPENDENTI - PERSONALE IN POSSESSO DI QUALIFICHE INFERIORI ALLA QUINTA A SEGUITO DI CONCORSO INTERNO E CHE ABBIA SVOLTO, DI FATTO, MANSIONI CORRISPONDENTI A DETTA QUALIFICA - INQUADRAMENTO NELLA QUINTA QUALIFICA FUNZIONALE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI ACCESSO AGLI IMPIEGHI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MEDIANTE CONCORSO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 97, terzo comma, Cost., e' norma costituzionale concernente l'accesso nella pubblica amministrazione e come tale non puo' essere assunto a parametro di una legge regionale che riguardi il reinquadramento in qualifiche superiori di personale gia' in servizio nella pubblica amministrazione. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 97, terzo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale della legge della regione Emilia-Romagna riapprovata il 19 marzo 1990).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97  co. 3

Altri parametri e norme interposte