Sentenza 369/1990 (ECLI:IT:COST:1990:369)
Massima numero 15932
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
12/07/1990; Decisione del
12/07/1990
Deposito del 25/07/1990; Pubblicazione in G. U. 01/08/1990
Titolo
SENT. 369/90 D. REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIPENDENTI - PERSONALE IN POSSESSO DI QUALIFICHE INFERIORI ALLA QUINTA A SEGUITO DI CONCORSO INTERNO E CHE ABBIA SVOLTO, DI FATTO, MANSIONI CORRISPONDENTI A DETTA QUALIFICA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 369/90 D. REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIPENDENTI - PERSONALE IN POSSESSO DI QUALIFICHE INFERIORI ALLA QUINTA A SEGUITO DI CONCORSO INTERNO E CHE ABBIA SVOLTO, DI FATTO, MANSIONI CORRISPONDENTI A DETTA QUALIFICA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Secondo quanto gia' precisato dalla Corte, l'esame della costituzionalita' delle leggi sotto il profilo della pretesa violazione dei principi di imparzialita' e di buon andamento della pubblica amministrazione, va svolto come verifica della non irragionevolezza o della non arbitrarieta' della disciplina denunciata, non potendosi conseguentemente considerare esorbitante da tali limiti una normativa regionale che, consentendo - ai fini dell'inquadramento al quinto livello funzionale - la partecipazione ai concorsi interni del personale inquadrato nelle fasce inferiori, anziche' soltanto di quello inquadrato nella fascia immediatamente inferiore, ha lo scopo di porre fine a squilibri creatisi nei rapporti tra le varie categorie del personale a seguito di rilevanti mutamenti nell'organizzazione del lavoro e degli uffici. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 97, primo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo e quarto comma, della legge della regione Emilia-Romagna riapprovata il 19 marzo 1990). - S. nn. 217/1987, 331/1988, 964/1988, 1130/1988, 21/1989, 56/1989, 347/1990.
Secondo quanto gia' precisato dalla Corte, l'esame della costituzionalita' delle leggi sotto il profilo della pretesa violazione dei principi di imparzialita' e di buon andamento della pubblica amministrazione, va svolto come verifica della non irragionevolezza o della non arbitrarieta' della disciplina denunciata, non potendosi conseguentemente considerare esorbitante da tali limiti una normativa regionale che, consentendo - ai fini dell'inquadramento al quinto livello funzionale - la partecipazione ai concorsi interni del personale inquadrato nelle fasce inferiori, anziche' soltanto di quello inquadrato nella fascia immediatamente inferiore, ha lo scopo di porre fine a squilibri creatisi nei rapporti tra le varie categorie del personale a seguito di rilevanti mutamenti nell'organizzazione del lavoro e degli uffici. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 97, primo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo e quarto comma, della legge della regione Emilia-Romagna riapprovata il 19 marzo 1990). - S. nn. 217/1987, 331/1988, 964/1988, 1130/1988, 21/1989, 56/1989, 347/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte