Commercio - Norme della Provincia autonoma di Trento - Disciplina degli orari degli esercizi di vendita al dettaglio - Obbligo di osservare la chiusura domenicale e festiva, salve deroghe individuate dalla Giunta provinciale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 1 della legge prov. Trento n. 4 del 2020, come modificato dall'art. 45 della legge prov. Trento n. 6 del 2020. La norma provinciale impugnata dal Governo e censurata dal TRGA di Trento, nell'imporre in via generale agli esercizi di vendita al dettaglio l'obbligo di osservare la chiusura domenicale e festiva, vìola la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, in quanto impone un obbligo rimosso dal legislatore nazionale con l'art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011.
La materia della tutela della concorrenza, dato il suo carattere "finalistico" e, dunque, "trasversale", è in grado di influire anche su materie attribuite alla competenza legislativa, concorrente o residuale, delle Regioni, sia pure nei limiti strettamente necessari per assicurare gli interessi alla cui garanzia la competenza statale esclusiva è diretta. Il legislatore statale può quindi intervenire anche nella disciplina degli orari degli esercizi commerciali, riconducibile, di per sé, alla materia "commercio" attribuita alla competenza legislativa residuale delle Regioni. (Precedenti citati: sentenze n. 78 del 2020, n. 56 del 2020, n. 98 del 2017, n. 287 del 2016, n. 239 del 2016, n. 104 del 2014, n. 65 del 2013, n. 38 del 2013, n. 27 del 2013, n. 8 del 2013, n. 299 del 2012, n. 288 del 2010, n. 247 del 2010, n. 12 del 2009, n. 104 del 2008, n. 380 del 2007, n. 80 del 2006, n. 175 del 2005, n. 272 del 2004 e n. 14 del 2004; ordinanza n. 199 del 2006).