Ordinanza 377/1990 (ECLI:IT:COST:1990:377)
Massima numero 16636
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
12/07/1990; Decisione del
12/07/1990
Deposito del 25/07/1990; Pubblicazione in G. U. 29/08/1990
Titolo
ORD. 377/90 A. EDILIZIA ED URBANISTICA - REATI EDILIZI - ESECUZIONE DI LAVORI ABUSIVI IN ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO - SANZIONI PENALI - IMPOSSIBILITA', PER I MINIMI EDITTALI PREVISTI, PUR TRATTANDOSI DI CONTRAVVENZIONE, DI CONCEDERE LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 377/90 A. EDILIZIA ED URBANISTICA - REATI EDILIZI - ESECUZIONE DI LAVORI ABUSIVI IN ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO - SANZIONI PENALI - IMPOSSIBILITA', PER I MINIMI EDITTALI PREVISTI, PUR TRATTANDOSI DI CONTRAVVENZIONE, DI CONCEDERE LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, atteso che le censure formulate, sotto il profilo della disparita' di trattamento fra le ipotesi del solo reato previsto dalla norma impugnata (per la quale la sospensione condizionale della pena non e' consentita) e quella della commissione del reato stesso e di altri anche piu' gravi (delitti) da unificare sotto il vincolo della continuazione, (nel qual caso la sospensione condizionale della pena puo' essere concessa) investono non gia' il denunciato art. 20, primo comma, lett. c), della legge n. 47 del 1985, bensi' l'art. 81 cod. pen., o almeno il sistema risultante dalla previsione di limiti edittali elevati e dall'istituto della continuazione, ne' l'uno ne' l'altro oggetto di impugnazione.
Manifesta inammissibilita' della questione, atteso che le censure formulate, sotto il profilo della disparita' di trattamento fra le ipotesi del solo reato previsto dalla norma impugnata (per la quale la sospensione condizionale della pena non e' consentita) e quella della commissione del reato stesso e di altri anche piu' gravi (delitti) da unificare sotto il vincolo della continuazione, (nel qual caso la sospensione condizionale della pena puo' essere concessa) investono non gia' il denunciato art. 20, primo comma, lett. c), della legge n. 47 del 1985, bensi' l'art. 81 cod. pen., o almeno il sistema risultante dalla previsione di limiti edittali elevati e dall'istituto della continuazione, ne' l'uno ne' l'altro oggetto di impugnazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte