Sentenza 380/1990 (ECLI:IT:COST:1990:380)
Massima numero 15958
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  12/07/1990;  Decisione del  12/07/1990
Deposito del 31/07/1990; Pubblicazione in G. U. 08/08/1990
Massime associate alla pronuncia:  15957  15959


Titolo
SENT. 380/90 B. REGIONE PIEMONTE - STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE - DISCIPLINA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 1984, ENTRATA IN VIGORE IL 6 SETTEMBRE 1984 - ABROGAZIONE DAL 1.1.1983, DELL'ART. 14, L.REG. N. 5 DEL 1981, DISCIPLINANTE LA PROGRESSIONE ECONOMICA STIPENDIALE PER CLASSI E SCATTI - SALVEZZA DEGLI EFFETTI PRODOTTI DA TALE NORMA DAL 1.1.1983 AL 6.9.1984, DISPOSTA CON LEGGE REGIONALE "INTERPRETATIVA" - IRRAZIONALITA' DELLA NORMATIVA E VIOLAZIONE DELLE REGOLE DELLA BUONA AMMINISTRAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 1 della legge della Regione Piemonte 21 marzo 1990 non puo' considerarsi norma interpretativa dell'art. 34, nono comma, della precedente l. regionale 16 agosto 1984, n. 40 - entrata in vigore il 6 settembre 1984 - il quale, nel quadro dell'attuazione dell'Accordo nazionale di lavoro 1982/84, stabilisce l'abrogazione dal 1 gennaio 1983, dell'art. 14 della legge n. 5 del 1981, disciplinante la progressione economica dei dipendenti regionali appartenenti a ciascun livello funzionale. Detto art.1, infatti, disponendo che debbono interpretativamente rimanere "salvi gli effetti gia' prodotti" dal citato art. 14 l. n. 5 del 1981, nel periodo dal 1 gennaio 1983 al 6 settembre 1984, produce l'effetto - innovativo - di cumulare in tale periodo, a favore del personale regionale, i benefici della precedente disciplina con quelli propri della nuova di cui alla citata l. n. 40 del 1984, cosi' alterando irrazionalmente il sistema di riordinamento dello stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali operato da quest'ultima normativa e ponendosi in contrasto con le regole della buona amministrazione, per mancato adeguamento ai principi posti dall'art. 4 della legge-quadro sul pubblico impiego (omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, perequazione e trasparenza dei trattamenti economici, efficienza amministrativa). L'art. 1 della legge della Regione Piemonte riapprovata il 21 marzo 1990 e' pertanto costituzionalmente illegittimo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte

legge  20/03/1983  n. 93  art. 4