Sentenza 380/1990 (ECLI:IT:COST:1990:380)
Massima numero 15959
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  12/07/1990;  Decisione del  12/07/1990
Deposito del 31/07/1990; Pubblicazione in G. U. 08/08/1990
Massime associate alla pronuncia:  15957  15958


Titolo
SENT. 380/90 C. REGIONE PIEMONTE - PERSONALE DI RUOLO - RICONOSCIMENTO DI ANZIANITA' PREGRESSA - IRRAZIONALE ESTENSIONE DI NORME SUL RICONOSCIMENTO DI SERVIZI PRESTATI PRESSO LA STESSA REGIONE O ALTRI ENTI PUBBLICI, IN POSIZIONE DI RUOLO, A SERVIZI PRESTATI IN BASE AD ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO - VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI BUONA AMMINISTRAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Secondo principi gia' affermati dalla Corte, e' del tutto irragionevole che una norma, la quale riconosca al personale di ruolo della Regione il computo integrale, ai fini del trattamento economico, del periodo di servizio prestato anteriormente in una posizione di ruolo non corrispondente a quella ricoperta al momento dell'entrata in vigore della legge, venga automaticamente estesa a chi era in precedenza legato all'amministrazione regionale da rapporto del tutto diverso, derivante da un contratto di lavoro a tempo determinato. E poiche' cio' si verifica con la estensione prevista dall'art. 2 della legge della Regione Piemonte riapprovata il 21 marzo 1990, delle norme (artt. 33 e 34 l. reg. n. 40 del 1984 e 33 l. reg. n. 34 del 1989) che consentono la valutazione per intero del periodo di effettivo servizio svolto dal dipendente - incluso quello prestato presso lo Stato, gli enti pubblici, gli enti locali e le Regioni - nei confronti del personale docente dei centri di formazione professionale assunto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 13 l. reg. 20 agosto 1974, n. 22, e poi inquadrato nei ruoli regionali, lo stesso art. 2 va dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 97 Cost.. - S. n. 233/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte