Sentenza 134/2021 (ECLI:IT:COST:2021:134)
Massima numero 43999
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE + GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
11/05/2021; Decisione del
11/05/2021
Deposito del 01/07/2021; Pubblicazione in G. U. 07/07/2021
Titolo
Commercio - Norme della Provincia autonoma di Trento - Obbligo per gli esercizi di vendita al dettaglio di osservare la chiusura domenicale e festiva - Disciplina delle relative attività amministrative, degli aspetti derogatori e delle misure sanzionatorie - Norme attuative di disposizione costituzionalmente illegittima - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.
Commercio - Norme della Provincia autonoma di Trento - Obbligo per gli esercizi di vendita al dettaglio di osservare la chiusura domenicale e festiva - Disciplina delle relative attività amministrative, degli aspetti derogatori e delle misure sanzionatorie - Norme attuative di disposizione costituzionalmente illegittima - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge prov. Trento n. 4 del 2020, come modificato dall'art. 45 della legge prov. Trento n. 6 del 2020, la accertata illegittimità costituzionale del comma 1 coinvolge anche le previsioni dettate dai successivi commi, poiché contemplano attività amministrative (commi 2, 3 e 4 e 6-bis), aspetti derogatori (comma 5) e misure sanzionatorie (comma 6) che costituiscono specifiche declinazioni e attuazioni funzionali all'obbligo disposto in via generale di osservare la chiusura domenicale e festiva. Ne consegue che la caducazione della previsione di cui al comma 1 determina, automaticamente, il venir meno della stessa ragion d'essere di tali ulteriori disposizioni. (Precedenti citati: sentenze n. 98 del 2017 e n. 38 del 2013).
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge prov. Trento n. 4 del 2020, come modificato dall'art. 45 della legge prov. Trento n. 6 del 2020, la accertata illegittimità costituzionale del comma 1 coinvolge anche le previsioni dettate dai successivi commi, poiché contemplano attività amministrative (commi 2, 3 e 4 e 6-bis), aspetti derogatori (comma 5) e misure sanzionatorie (comma 6) che costituiscono specifiche declinazioni e attuazioni funzionali all'obbligo disposto in via generale di osservare la chiusura domenicale e festiva. Ne consegue che la caducazione della previsione di cui al comma 1 determina, automaticamente, il venir meno della stessa ragion d'essere di tali ulteriori disposizioni. (Precedenti citati: sentenze n. 98 del 2017 e n. 38 del 2013).
Atti oggetto del giudizio
legge della Provincia autonoma di Trento
03/07/2020
n. 4
art. 1
co.
legge della Provincia autonoma di Trento
06/08/2020
n. 6
art. 45
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte