Sentenza 381/1990 (ECLI:IT:COST:1990:381)
Massima numero 16400
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  12/07/1990;  Decisione del  12/07/1990
Deposito del 31/07/1990; Pubblicazione in G. U. 08/08/1990
Massime associate alla pronuncia:  16396  16397  16398  16403  16406  16407  16408  16409  16410  16423


Titolo
SENT. 381/90 D. FINANZA REGIONALE - REGIONI (E PROVINCE) AD AUTONOMIA SPECIALE - ENTRATE FINANZIARIE - NUOVA DISCIPLINA - OMESSA PARTECIPAZIONE DEI PRESIDENTI REGIONALI E PROVINCIALI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Nel caso della disciplina delle entrate finanziarie di tutte le regioni (e province) ad autonomia speciale, non e' ravvisabile quell'interesse differenziato - tale cioe' da configurarsi come proprio e peculiare della singola regione o provincia autonoma - che rende necessaria la partecipazione del Presidente di essa alle sedute del Consiglio dei ministri. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 18, 19 e 20, d.l. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge n. 38 del 1990, sollevata in riferimento all'art. 52, ultimo comma, ed all'art. 40 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, all'art. 44 dello Statuto per la Valle d'Aosta, all'art. 47, ultimo comma, dello Statuto per la Sardegna, ed all'art. 44 dello Statuto per il Friuli-Venezia Giulia). - S. nn. 34/1976, 166/1976, 627/1988, 544/1989, 545/1989, 224/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 52

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 40

statuto regione Valle d'Aosta  art. 44

statuto regione Sardegna  art. 47

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 44

Altri parametri e norme interposte