Sentenza 381/1990 (ECLI:IT:COST:1990:381)
Massima numero 16403
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
12/07/1990; Decisione del
12/07/1990
Deposito del 31/07/1990; Pubblicazione in G. U. 08/08/1990
Titolo
SENT. 381/90 E. FINANZA REGIONALE - REGIONI (E PROVINCE) AD AUTONOMIA SPECIALE - ENTRATE FINANZIARIE - RIDUZIONE - ASSERITA "GRAVE ALTERAZIONE" DELLA CORRISPONDENZA CON I BISOGNI REGIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 381/90 E. FINANZA REGIONALE - REGIONI (E PROVINCE) AD AUTONOMIA SPECIALE - ENTRATE FINANZIARIE - RIDUZIONE - ASSERITA "GRAVE ALTERAZIONE" DELLA CORRISPONDENZA CON I BISOGNI REGIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La decurtazione delle entrate finanziarie delle regioni (e province) ad autonomia speciale - cosi' come realizzata dal d.l. n. 415 del 1989 - ha carattere di misura provvisoria e parziale, e comunque non determina una "grave alterazione" del rapporto di complessiva corrispondenza fra bisogni regionali e mezzi finanziari per farvi fronte, necessario a consentire alle Regioni il normale espletamento delle loro funzioni. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 18, 19 e 20 - considerati nel loro complesso - del d.l. n. 415 del 1989, convertito nella L. n. 38 del 1990, sollevata in riferimento agli artt. 119 e 81, quarto comma, Cost., anche in relazione all'art. 27 della L. n. 468 del 1978; nonche' in riferimento agli artt. 8, 9, 10 e 16 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, agli artt. 3, 4, 5 e 6 e al titolo III dello Statuto per la Sardegna, all'art. 17 dello Statuto per la Regione siciliana, agli artt. 2, 3 e 4 e al titolo III dello Statuto per la Valle d'Aosta , ed agli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e al titolo VI dello Statuto del Friuli). - S. n. 307/1983.
La decurtazione delle entrate finanziarie delle regioni (e province) ad autonomia speciale - cosi' come realizzata dal d.l. n. 415 del 1989 - ha carattere di misura provvisoria e parziale, e comunque non determina una "grave alterazione" del rapporto di complessiva corrispondenza fra bisogni regionali e mezzi finanziari per farvi fronte, necessario a consentire alle Regioni il normale espletamento delle loro funzioni. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 18, 19 e 20 - considerati nel loro complesso - del d.l. n. 415 del 1989, convertito nella L. n. 38 del 1990, sollevata in riferimento agli artt. 119 e 81, quarto comma, Cost., anche in relazione all'art. 27 della L. n. 468 del 1978; nonche' in riferimento agli artt. 8, 9, 10 e 16 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, agli artt. 3, 4, 5 e 6 e al titolo III dello Statuto per la Sardegna, all'art. 17 dello Statuto per la Regione siciliana, agli artt. 2, 3 e 4 e al titolo III dello Statuto per la Valle d'Aosta , ed agli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e al titolo VI dello Statuto del Friuli). - S. n. 307/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 81
co. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 10
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 4
statuto regione Sardegna
art. 5
statuto regione Sardegna
art. 6
statuto regione Sardegna
art. 0
statuto regione Sicilia
art. 17
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
statuto regione Valle d'Aosta
art. 3
statuto regione Valle d'Aosta
art. 4
statuto regione Valle d'Aosta
art. 0
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 5
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 6
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 7
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 8
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 0
Altri parametri e norme interposte
legge 05/08/1978
n. 468
art. 27