Sentenza 381/1990 (ECLI:IT:COST:1990:381)
Massima numero 16406
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
12/07/1990; Decisione del
12/07/1990
Deposito del 31/07/1990; Pubblicazione in G. U. 08/08/1990
Titolo
SENT. 381/90 F. FINANZA REGIONALE - REGIONI (E PROVINCE) AD AUTONOMIA SPECIALE - ENTRATE FINANZIARIE - PARTECIPAZIONE AL RIPARTO DI FONDI SETTORIALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 381/90 F. FINANZA REGIONALE - REGIONI (E PROVINCE) AD AUTONOMIA SPECIALE - ENTRATE FINANZIARIE - PARTECIPAZIONE AL RIPARTO DI FONDI SETTORIALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'esigenza che le regioni (e province) ad autonomia speciale dispongano di risorse finanziarie adeguate alla piu' elevata quantita' e qualita' delle loro attribuzioni non implica che esse debbano compartecipare con le regioni ordinarie a tutti i fondi settoriali previsti a favore di queste ultime. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 19 e 20, d.l. n. 415 del 1989, convertito in L. n. 38 del 1990, sollevata in riferimento agli artt. 3, 32, 97 e 116 Cost.).
L'esigenza che le regioni (e province) ad autonomia speciale dispongano di risorse finanziarie adeguate alla piu' elevata quantita' e qualita' delle loro attribuzioni non implica che esse debbano compartecipare con le regioni ordinarie a tutti i fondi settoriali previsti a favore di queste ultime. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 19 e 20, d.l. n. 415 del 1989, convertito in L. n. 38 del 1990, sollevata in riferimento agli artt. 3, 32, 97 e 116 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 116
Altri parametri e norme interposte