Sentenza 381/1990 (ECLI:IT:COST:1990:381)
Massima numero 16406
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  12/07/1990;  Decisione del  12/07/1990
Deposito del 31/07/1990; Pubblicazione in G. U. 08/08/1990
Massime associate alla pronuncia:  16396  16397  16398  16400  16403  16407  16408  16409  16410  16423


Titolo
SENT. 381/90 F. FINANZA REGIONALE - REGIONI (E PROVINCE) AD AUTONOMIA SPECIALE - ENTRATE FINANZIARIE - PARTECIPAZIONE AL RIPARTO DI FONDI SETTORIALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'esigenza che le regioni (e province) ad autonomia speciale dispongano di risorse finanziarie adeguate alla piu' elevata quantita' e qualita' delle loro attribuzioni non implica che esse debbano compartecipare con le regioni ordinarie a tutti i fondi settoriali previsti a favore di queste ultime. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 19 e 20, d.l. n. 415 del 1989, convertito in L. n. 38 del 1990, sollevata in riferimento agli artt. 3, 32, 97 e 116 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 116

Altri parametri e norme interposte