Sentenza 381/1990 (ECLI:IT:COST:1990:381)
Massima numero 16407
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  12/07/1990;  Decisione del  12/07/1990
Deposito del 31/07/1990; Pubblicazione in G. U. 08/08/1990
Massime associate alla pronuncia:  16396  16397  16398  16400  16403  16406  16408  16409  16410  16423


Titolo
SENT. 381/90 G. FINANZA REGIONALE - REGIONI (E PROVINCE) AD AUTONOMIA SPECIALE - ENTRATE FINANZIARIE - ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI FINANZIAMENTI STATALI E DI ASSEGNAZIONI SU FONDI SPECIALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La decurtazione delle entrate finanziarie delle regioni (e province) a statuto speciale - operata dal d.l. n. 415 del 1989 merce' la cessazione di taluni finanziamenti statali, la riduzione delle assegnazioni di parte corrente del fondo sanitario nazionale e l'esclusione dalla partecipazione al riparto di altri fondi settoriali - non e' affatto arbitraria e irrazionale, mirando a colmare lo squilibrio prodotto, nel corso degli anni precedenti, dall'accrescimento delle risorse finanziarie delle regioni ad autonomia speciale a fronte della riduzione delle risorse reali delle regioni ordinarie. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 18, primo comma, 19 e 20, d.l. n. 415 del 1989 - convertito nella L. n. 38 del 1990 - in riferimento agli art. 3, 32, 97 e 116 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 116

Altri parametri e norme interposte