Sentenza 381/1990 (ECLI:IT:COST:1990:381)
Massima numero 16408
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
12/07/1990; Decisione del
12/07/1990
Deposito del 31/07/1990; Pubblicazione in G. U. 08/08/1990
Titolo
SENT. 381/90 H. FINANZA REGIONALE - REGIONI (E PROVINCE) AD AUTONOMIA SPECIALE - ENTRATE FINANZIARIE - ASSEGNAZIONI DI PARTE CORRENTE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE - RIDUZIONE SECONDO PERCENTUALI DIFFERENZIATE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 381/90 H. FINANZA REGIONALE - REGIONI (E PROVINCE) AD AUTONOMIA SPECIALE - ENTRATE FINANZIARIE - ASSEGNAZIONI DI PARTE CORRENTE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE - RIDUZIONE SECONDO PERCENTUALI DIFFERENZIATE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La previsione di differenti percentuali di riduzione delle assegnazioni di parte corrente del fondo sanitario nazionale non determina una discriminazione arbitraria fra le varie regioni (e province) ad autonomia speciale, essendo correlata al livello di compartecipazione ai tributi statali proprio di ognuna di esse. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 32 e 116 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 19, d.l. n. 415 del 1989, convertito in L. n. 38 del 1990).
La previsione di differenti percentuali di riduzione delle assegnazioni di parte corrente del fondo sanitario nazionale non determina una discriminazione arbitraria fra le varie regioni (e province) ad autonomia speciale, essendo correlata al livello di compartecipazione ai tributi statali proprio di ognuna di esse. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 32 e 116 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 19, d.l. n. 415 del 1989, convertito in L. n. 38 del 1990).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 116
Altri parametri e norme interposte