Sentenza 381/1990 (ECLI:IT:COST:1990:381)
Massima numero 16408
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  12/07/1990;  Decisione del  12/07/1990
Deposito del 31/07/1990; Pubblicazione in G. U. 08/08/1990
Massime associate alla pronuncia:  16396  16397  16398  16400  16403  16406  16407  16409  16410  16423


Titolo
SENT. 381/90 H. FINANZA REGIONALE - REGIONI (E PROVINCE) AD AUTONOMIA SPECIALE - ENTRATE FINANZIARIE - ASSEGNAZIONI DI PARTE CORRENTE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE - RIDUZIONE SECONDO PERCENTUALI DIFFERENZIATE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La previsione di differenti percentuali di riduzione delle assegnazioni di parte corrente del fondo sanitario nazionale non determina una discriminazione arbitraria fra le varie regioni (e province) ad autonomia speciale, essendo correlata al livello di compartecipazione ai tributi statali proprio di ognuna di esse. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 32 e 116 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 19, d.l. n. 415 del 1989, convertito in L. n. 38 del 1990).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 116

Altri parametri e norme interposte