Sentenza 381/1990 (ECLI:IT:COST:1990:381)
Massima numero 16409
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  12/07/1990;  Decisione del  12/07/1990
Deposito del 31/07/1990; Pubblicazione in G. U. 08/08/1990
Massime associate alla pronuncia:  16396  16397  16398  16400  16403  16406  16407  16408  16410  16423


Titolo
SENT. 381/90 I. FINANZA REGIONALE - REGIONI (E PROVINCE) AD AUTONOMIA SPECIALE - ASSEGNAZIONI DI PARTE CORRENTE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE - RIDUZIONE - ASSERITA COMPROMISSIONE DEI LIVELLI MINIMI DI PRESTAZIONE SANITARIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Pur se il fondo sanitario nazionale tende a garantire livelli uniformi di prestazione sanitaria su tutto il territorio nazionale, ne' l'art. 5 L. n. 386 del 1989, ne' altre disposizioni legislative idonee a fungere da parametro costituzionale garantiscono alle regioni (e alle province autonome) una quota determinata di esso, vale a dire una quantita' di risorse finanziarie definita direttamente o attraverso il rinvio ad indici precisi. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 19, d.l. n. 415 del 1989, convertito in L. n. 38 del 1990, sollevata in riferimento all'art. 5, primo comma, della L. 30 novembre 1989, n. 386).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  30/11/1989  n. 386  art. 5    co. 1