Sentenza 381/1990 (ECLI:IT:COST:1990:381)
Massima numero 16410
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  12/07/1990;  Decisione del  12/07/1990
Deposito del 31/07/1990; Pubblicazione in G. U. 08/08/1990
Massime associate alla pronuncia:  16396  16397  16398  16400  16403  16406  16407  16408  16409  16423


Titolo
SENT. 381/90 L. FINANZA REGIONALE - REGIONI (E PROVINCE) AD AUTONOMIA SPECIALE - ENTRATE FINANZIARIE - PARTECIPAZIONE AL FONDO PER IL RIPIANO DEI DISAVANZI DELLE AZIENDE DI TRASPORTO - ESCLUSIONE - OBBLIGO PER LE MEDESIME REGIONI DI RISPETTARE I PRINCIPI DELLA LEGGE QUADRO N. 151 DEL 1981 - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Nella legge quadro sui trasporti pubblici locali (n. 151 del 1981) sono contenuti principi di coordinamento finanziario - intesi a realizzare l'equilibrio economico delle aziende di trasporto - che non possono non vincolare anche le regioni (e le province) ad autonomia speciale. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 18, primo comma, secondo e terzo periodo, del d.l. n. 415 del 1989, convertito in L. n. 38 del 1990, sollevata in riferimento agli artt. 8, n. 18, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige; 3, lett. g), dello Statuto per la Sardegna; 17, dello Statuto per la Sicilia; 2, lett. h), dello Statuto per la Valle d'Aosta e 53 del d.P.R. 22 febbraio 1982 n. 182; 4, n. 11, dello Statuto per il Friuli-Venezia Giulia).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Sardegna  art. 3

statuto regione Sicilia  art. 17

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  22/02/1982  n. 182  art. 53