Sentenza 381/1990 (ECLI:IT:COST:1990:381)
Massima numero 16423
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  12/07/1990;  Decisione del  12/07/1990
Deposito del 31/07/1990; Pubblicazione in G. U. 08/08/1990
Massime associate alla pronuncia:  16396  16397  16398  16400  16403  16406  16407  16408  16409  16410


Titolo
SENT. 381/90 M. FINANZA REGIONALE - REGIONI (E PROVINCE) AD AUTONOMIA SPECIALE - ENTRATE FINANZIARIE - RIDUZIONE - ASSERITA IMPOSIZIONE DI UN CONCORSO ALLE SPESE PUBBLICHE IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Le norme del d.l. n. 415 del 1989 che dispongono la riduzione delle entrate finanziarie delle regioni (o province) ad autonomia speciale non possono qualificarsi come norme di imposizione tributaria. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 53 Cost. ed all'art. 38 dello Statuto per la Regione siciliana - della questione di costituzionalita' degli artt. 18, 19 e 20, d.l. 28 dicembre 1989 n. 415, convertito in L. 28 febbraio 1990 n. 38).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

statuto regione Sicilia  art. 38

Altri parametri e norme interposte