Sentenza 382/1990 (ECLI:IT:COST:1990:382)
Massima numero 16399
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
12/07/1990; Decisione del
12/07/1990
Deposito del 31/07/1990; Pubblicazione in G. U. 08/08/1990
Titolo
SENT. 382/90 A. FINANZA REGIONALE - FONDO COMUNE REGIONALE - RIPARTIZIONE ED EROGAZIONE DEL "RESIDUO IMPORTO" DI MILLE MILIARDI - FISSAZIONE DEI RELATIVI CRITERI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN PARTE QUA".
SENT. 382/90 A. FINANZA REGIONALE - FONDO COMUNE REGIONALE - RIPARTIZIONE ED EROGAZIONE DEL "RESIDUO IMPORTO" DI MILLE MILIARDI - FISSAZIONE DEI RELATIVI CRITERI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN PARTE QUA".
Testo
La riserva di legge stabilita dall'art. 119, comma primo, Cost., non consente che la determinazione dei criteri di ripartizione del "residuo importo di mille miliardi" del fondo comune regionale sia demandata alla discrezionalita' governativa senza porre alcun limite ad essa, e a tal fine non e' idoneo ne' il rinvio a una generica finalita' perequativa ne' la previsione del parere obbligatorio (ma non vincolante) della Conferenza permanente per i rapporti fra Stato e Regioni (e Province autonome). E' percio' costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 119, comma primo, Cost. (assorbito ogni ulteriore profilo) - l'art. 17, comma terzo, d.l. 28 dicembre 1989 n. 415, convertito nella l. 28 febbraio 1990 n. 38, nella parte in cui prevede che il residuo importo del fondo comune ivi indicato sara' "ripartito ed erogato con i criteri che all'uopo verranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri". - S. n. 307/1983.
La riserva di legge stabilita dall'art. 119, comma primo, Cost., non consente che la determinazione dei criteri di ripartizione del "residuo importo di mille miliardi" del fondo comune regionale sia demandata alla discrezionalita' governativa senza porre alcun limite ad essa, e a tal fine non e' idoneo ne' il rinvio a una generica finalita' perequativa ne' la previsione del parere obbligatorio (ma non vincolante) della Conferenza permanente per i rapporti fra Stato e Regioni (e Province autonome). E' percio' costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 119, comma primo, Cost. (assorbito ogni ulteriore profilo) - l'art. 17, comma terzo, d.l. 28 dicembre 1989 n. 415, convertito nella l. 28 febbraio 1990 n. 38, nella parte in cui prevede che il residuo importo del fondo comune ivi indicato sara' "ripartito ed erogato con i criteri che all'uopo verranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri". - S. n. 307/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
co. 1
Altri parametri e norme interposte