Sentenza 384/1990 (ECLI:IT:COST:1990:384)
Massima numero 15956
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  12/07/1990;  Decisione del  12/07/1990
Deposito del 31/07/1990; Pubblicazione in G. U. 08/08/1990
Massime associate alla pronuncia:  15952  15953


Titolo
SENT. 384/90 C. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - UTILIZZO DEL TERRENO ESPROPRIATO PER FINALITA' DI EDILIZIA PUBBLICA AGEVOLATA O CONVENZIONATA - PROVVEDIMENTO ESPROPRIATIVO DICHIARATO ILLEGITTIMO CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - DIRITTO DEL PROPRIETARIO ALL'INTEGRALE RISARCIMENTO DEL DANNO, MA NON ALLA RETROCESSIONE DEL BENE - ESERCIZIO DI POTESTA' ABLATIVA AL DI FUORI DELLE IPOTESI PREVENTIVAMENTE DETERMINATE IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Ai sensi dell'art. 42, secondo e terzo comma, Cost., l'aver demandato alla legge la determinazione dei modi di acquisto della proprieta', sia in via generale sia in relazione a situazioni peculiari, in presenza della finalita' di assicurare la funzione sociale della proprieta' stessa, non implica che la potesta' espropriativa debba riferirsi ad ipotesi ablative prefigurate in via generale e accompagnate da sequenze procedimentali costanti ed unitarie, potendo, infatti, la legge medesima disporre direttamente l'espropriazione, anche se l'effetto ablatorio non si inquadri nell'ipotesi comune di un trasferimento preventivo all'operazione, sempre che questa sia assistita da motivi di pubblico interesse e dal giusto indennizzo. E' conforme a tali principi l'art. 3 della legge n. 458 del 1988, nel quale, alla prevalenza riconosciuta al pubblico interesse, rispetto al diritto del proprietario alla retrocessione del bene illegittimamente espropriato, per finalita' segnate da sicuri motivi di interesse generale (edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata) - e percio' esplicazione concreta della funzione sociale della proprieta' - corrisponde un'attenta considerazione della posizione del soggetto stesso, al quale infatti si garantisce non un mero "indennizzo", ma una completa tutela risarcitoria (integrale risarcimento del danno subito e interessi per la svalutazione monetaria). (Non fondatezza - in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 458). - Su questione diversa, ma riguardante anch'essa il diritto dell'espropriato alla retrocessione del bene, S. n. 549/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42  co. 2

Costituzione  art. 42  co. 3

Altri parametri e norme interposte