Ordinanza 135/2021 (ECLI:IT:COST:2021:135)
Massima numero 44007
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
14/04/2021; Decisione del
14/04/2021
Deposito del 01/07/2021; Pubblicazione in G. U. 07/07/2021
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Pesca - Norme della Regione Liguria - Specie ittiche non autoctone - Possibile immissione nelle acque interne di esemplari sterili, con divieto di quelli fecondi - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, della pertinente normativa europea e del principio di precauzione - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata - Manifesta inammissibilità della questione.
Pesca - Norme della Regione Liguria - Specie ittiche non autoctone - Possibile immissione nelle acque interne di esemplari sterili, con divieto di quelli fecondi - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, della pertinente normativa europea e del principio di precauzione - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata manifestamente inammissibile, per carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, commi primo e secondo, lett. s), Cost., in relazione al regolamento (CE) n. 708/2007, al regolamento (UE) n. 1143/2014, alla direttiva 92/43/CEE, all'art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 357 del 1997 e al d.lgs. n. 230 del 2017 - dell'art. 3, comma 3, della legge reg. Liguria n. 31 del 2019, che, nel modificare il comma 1 dell'art. 16 della legge reg. Liguria n. 8 del 2014, vieta l'immissione nei corpi idrici di specie ittiche non autoctone solo se feconde, lasciando inalterata la possibilità di introdurre esemplari sterili. La sentenza n. 178 del 2020 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata nei termini auspicati dal rimettente. (Precedenti citati: sentenza n. 178 del 2020).
È dichiarata manifestamente inammissibile, per carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, commi primo e secondo, lett. s), Cost., in relazione al regolamento (CE) n. 708/2007, al regolamento (UE) n. 1143/2014, alla direttiva 92/43/CEE, all'art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 357 del 1997 e al d.lgs. n. 230 del 2017 - dell'art. 3, comma 3, della legge reg. Liguria n. 31 del 2019, che, nel modificare il comma 1 dell'art. 16 della legge reg. Liguria n. 8 del 2014, vieta l'immissione nei corpi idrici di specie ittiche non autoctone solo se feconde, lasciando inalterata la possibilità di introdurre esemplari sterili. La sentenza n. 178 del 2020 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata nei termini auspicati dal rimettente. (Precedenti citati: sentenza n. 178 del 2020).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
27/12/2019
n. 31
art. 3
co. 3
legge della Regione Liguria
01/04/2014
n. 8
art. 16
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
Regolamento CE 11/06/2007
n. 708
art.
Regolamento UE 22/10/2014
n. 1143
art.
direttiva CEE 21/05/1992
n. 43
art.
decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997
n. 357
art. 12
co. 3
decreto legislativo 15/12/2017
n. 230
art.