Processo penale - Imputato già condannato, per il medesimo fatto, a sanzione amministrativa irrevocabile (nella specie: tributaria), sostanzialmente penale ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU - Divieto di un secondo giudizio - Omessa previsione - Denunciata violazione del divieto convenzionale del bis in idem - Insufficiente descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per insufficiente descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Bologna, sez. prima pen., in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 Prot. n. 7 CEDU - dell'art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui non preclude un nuovo giudizio nel caso in cui il medesimo soggetto sia già stato giudicato per il medesimo fatto in un procedimento amministrativo conclusosi con una sanzione amministrativa irrevocabile, da considerarsi sostanzialmente penale alla luce dei criteri fissati dalla giurisprudenza CEDU. La prima ordinanza di rimessione non indica né descrive le previsioni normative in forza delle quali è stata irrogata la sanzione amministrativa, non consentendo di verificare i presupposti di applicabilità della garanzia convenzionale del ne bis in idem; la seconda ordinanza del medesimo giudice - in disparte il profilo della ritenuta definitività della sanzioni amministrative irrogate nella specie - omette invece di chiarire perché le sanzioni amministrative e quella penale detentiva perseguirebbero la stessa finalità, né dà conto delle disposizioni che regolano i rapporti tra i due procedimenti (amministrativo e penale) in materia tributaria, così incorrendo in lacune argomentative che si riverberano sulla rilevanza della questione. (Precedenti citati: sentenza n. 222 del 2019; ordinanza n. 114 del 2020).
Per costante giurisprudenza costituzionale, l'omessa o insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo - non emendabile mediante la diretta lettura degli atti, preclusa dal principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione - determina l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in quanto impedisce di verificare la sua effettiva rilevanza. (Precedenti citati: ordinanze n. 147 del 2020, n. 108 del 2020, n. 203 del 2019, n. 64 del 2019, n. 191 del 2018, n. 64 del 2018, n. 210 del 2017 e n. 185 del 2013).