Assistenza e solidarietà sociale - Prestazioni assistenziali - Soggetti condannati per reati di particolare allarme sociale - Revoca dell'indennità di disoccupazione, dell'assegno sociale, della pensione sociale e della pensione per gli invalidi civili - Applicabilità nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere - Denunciata violazione di parametri costituzionali - Lacunosità dell'argomentazione - Impossibilità di desumere i presupposti del giudizio costituzionale dagli atti di causa - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Fermo, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 3, 25 e 38 Cost., dell'art. 2, comma 61, della legge n. 92 del 2012, che impone la revoca dell'assegno sociale a chi - condannato per delitti di particolare allarme sociale - versi in regime di detenzione domiciliare. L'ordinanza di rimessione risulta molto concisa e lacunosa, rinviando alle questioni di legittimità costituzionale come indicate dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio a quo, per cui i presupposti del giudizio di legittimità costituzionale al più possono essere desunti, e solo in parte, dagli ulteriori atti di causa.
Gli elementi essenziali ai fini della rilevanza della questione non possono essere desunti dagli atti del giudizio a quo, dovendo la motivazione della stessa ordinanza risultare autosufficiente a individuare i presupposti del giudizio di legittimità costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 310 del 2000, n. 79 del 1996 e n. 451 del 1989; ordinanze n. 119 del 2002, n. 300 del 1999, n. 242 del 1999 e n. 98 del 1999).