Ordinanza 406/1990 (ECLI:IT:COST:1990:406)
Massima numero 16320
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
12/07/1990; Decisione del
12/07/1990
Deposito del 31/07/1990; Pubblicazione in G. U. 19/09/1990
Titolo
ORD. 406/90 H. RESPONSABILITA' CIVILE - ESERCIZIO DI FUNZIONI GIUDIZIARIE - OMESSA PREVISIONE DI RESPONSABILITA' OVE IL DANNEGGIATO SIA LO STATO, PARTE IN GIUDIZIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 406/90 H. RESPONSABILITA' CIVILE - ESERCIZIO DI FUNZIONI GIUDIZIARIE - OMESSA PREVISIONE DI RESPONSABILITA' OVE IL DANNEGGIATO SIA LO STATO, PARTE IN GIUDIZIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Nell'ipotesi che il comportamento del giudice costituisca reato, lo Stato che sia parte in giudizio puo' agire in via diretta contro lui, mentre l'esclusione, in ogni altro caso, dell'azione diretta dello Stato risponde ad una scelta, non irrazionale, di politica legislativa, caratterizzata dal contemperamento di interessi contrapposti di rilievo costituzionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 7 e 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sollevata in riferimento agli artt. 97 e 101 Cost.). - Nello stesso senso O. n. 5/1990.
Nell'ipotesi che il comportamento del giudice costituisca reato, lo Stato che sia parte in giudizio puo' agire in via diretta contro lui, mentre l'esclusione, in ogni altro caso, dell'azione diretta dello Stato risponde ad una scelta, non irrazionale, di politica legislativa, caratterizzata dal contemperamento di interessi contrapposti di rilievo costituzionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 7 e 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sollevata in riferimento agli artt. 97 e 101 Cost.). - Nello stesso senso O. n. 5/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 101
Altri parametri e norme interposte