Ordinanza 406/1990 (ECLI:IT:COST:1990:406)
Massima numero 16320
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  12/07/1990;  Decisione del  12/07/1990
Deposito del 31/07/1990; Pubblicazione in G. U. 19/09/1990
Massime associate alla pronuncia:  16281  16283  16293  16316  16317  16318  16319


Titolo
ORD. 406/90 H. RESPONSABILITA' CIVILE - ESERCIZIO DI FUNZIONI GIUDIZIARIE - OMESSA PREVISIONE DI RESPONSABILITA' OVE IL DANNEGGIATO SIA LO STATO, PARTE IN GIUDIZIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Nell'ipotesi che il comportamento del giudice costituisca reato, lo Stato che sia parte in giudizio puo' agire in via diretta contro lui, mentre l'esclusione, in ogni altro caso, dell'azione diretta dello Stato risponde ad una scelta, non irrazionale, di politica legislativa, caratterizzata dal contemperamento di interessi contrapposti di rilievo costituzionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 7 e 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sollevata in riferimento agli artt. 97 e 101 Cost.). - Nello stesso senso O. n. 5/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 101

Altri parametri e norme interposte