Sentenza 137/2021 (ECLI:IT:COST:2021:137)
Massima numero 43968
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  25/05/2021;  Decisione del  25/05/2021
Deposito del 02/07/2021; Pubblicazione in G. U. 07/07/2021
Massime associate alla pronuncia:  43967  43969  43970  43971  43972  43973


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Argomentazione non contraddittoria del rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, della legge n. 92 del 2012, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per contraddittorietà della motivazione, poiché il rimettente da un lato affermerebbe l'incidenza della disposizione censurata sulla materia dell'assistenza, introducendo un nuovo requisito negativo per l'insorgenza del diritto alla percezione dell'assegno sociale, e dall'altro riterrebbe irrilevante tale requisito. Il giudice a quo riconosce alla disposizione censurata la natura di nuovo requisito ostativo al mantenimento della provvidenza economica, ma ritiene tale previsione - se applicata indistintamente e senza poter tener conto di specifiche situazioni personali dei soggetti interessati, specie quelli in stato di detenzione domiciliare - idonea a determinare una violazione dell'art. 38 Cost.



Atti oggetto del giudizio

legge  28/06/2012  n. 92  art. 2  co. 61

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte