Prospettazione della questione incidentale - Argomentazione non contraddittoria del rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, della legge n. 92 del 2012, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per contraddittorietà della motivazione, poiché il rimettente da un lato affermerebbe l'incidenza della disposizione censurata sulla materia dell'assistenza, introducendo un nuovo requisito negativo per l'insorgenza del diritto alla percezione dell'assegno sociale, e dall'altro riterrebbe irrilevante tale requisito. Il giudice a quo riconosce alla disposizione censurata la natura di nuovo requisito ostativo al mantenimento della provvidenza economica, ma ritiene tale previsione - se applicata indistintamente e senza poter tener conto di specifiche situazioni personali dei soggetti interessati, specie quelli in stato di detenzione domiciliare - idonea a determinare una violazione dell'art. 38 Cost.