Ordinanza 407/1990 (ECLI:IT:COST:1990:407)
Massima numero 16267
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
12/07/1990; Decisione del
12/07/1990
Deposito del 31/07/1990; Pubblicazione in G. U. 19/09/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 407/90. AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - OMISSIONE O RITARDO DELLA PRESCRITTA COMUNICAZIONE DEL REDDITO PROFESSIONALE ALLA CASSA NAZIONALE - CONSEGUENTE OMISSIONE O RITARDO DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI - SISTEMA SANZIONATORIO - ASSERITA IRRAZIONALIA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 407/90. AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - OMISSIONE O RITARDO DELLA PRESCRITTA COMUNICAZIONE DEL REDDITO PROFESSIONALE ALLA CASSA NAZIONALE - CONSEGUENTE OMISSIONE O RITARDO DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI - SISTEMA SANZIONATORIO - ASSERITA IRRAZIONALIA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non costituiscono irrazionale duplicazione di sanzione per uno stesso fatto le pene pecuniarie previste dagli artt. 17, quarto comma, e 18, quinto comma, in quanto si riferiscono a fatti distinti, benche' connessi, l'uno costituito dall'inottemperanza dell'obbligo di comunicazione del reddito professionale dell'anno precedente alla Cassa nazionale di previdenza degli avvocati e procuratori, e l'altro del conseguente ritardo del pagamento dei contributi dovuti. Pertanto tale sistema sanzionatorio non contrasta col principio ne bis in idem, ne' appare sproporzionato alla gravita' delle infrazioni commesse dall'iscritto, essendo congegnato secondo criteri analoghi a quelli adottati dalla legislazione fiscale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 17, quarto comma, e 18, quinto comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Non costituiscono irrazionale duplicazione di sanzione per uno stesso fatto le pene pecuniarie previste dagli artt. 17, quarto comma, e 18, quinto comma, in quanto si riferiscono a fatti distinti, benche' connessi, l'uno costituito dall'inottemperanza dell'obbligo di comunicazione del reddito professionale dell'anno precedente alla Cassa nazionale di previdenza degli avvocati e procuratori, e l'altro del conseguente ritardo del pagamento dei contributi dovuti. Pertanto tale sistema sanzionatorio non contrasta col principio ne bis in idem, ne' appare sproporzionato alla gravita' delle infrazioni commesse dall'iscritto, essendo congegnato secondo criteri analoghi a quelli adottati dalla legislazione fiscale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 17, quarto comma, e 18, quinto comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte