Sentenza 409/1990 (ECLI:IT:COST:1990:409)
Massima numero 16502
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
12/07/1990; Decisione del
12/07/1990
Deposito del 31/07/1990; Pubblicazione in G. U. 08/08/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 409/90. PROCESSO PENALE - ARCHIVIAZIONE - IPOTESI - RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE PER ESSERE IGNOTO L'AUTORE DEL REATO - DISCIPLINA APPLICABILE - POTERE DEL G.I.P. DI INDICARE ULTERIORI INDAGINI AL PUBBLICO MINISTERO - RITENUTA ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 409/90. PROCESSO PENALE - ARCHIVIAZIONE - IPOTESI - RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE PER ESSERE IGNOTO L'AUTORE DEL REATO - DISCIPLINA APPLICABILE - POTERE DEL G.I.P. DI INDICARE ULTERIORI INDAGINI AL PUBBLICO MINISTERO - RITENUTA ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Nell'ipotesi - prevista dall'art. 415 cod. proc. pen. - di richiesta di archiviazione per essere ignoti gli autori del reato, l'essersi il legislatore astenuto dall'operare un rinvio "globale" alle disposizioni degli artt. 408, 409 e 410 - a differenza da quanto disposto per gli altri casi di archiviazione disciplinati dall'art. 411 (mancanza di condizione di procedibilita', estinzione del reato, non previsione del fatto come reato) non comporta di per se' che non debba trovare applicazione l'art. 409, quarto comma, e che quindi, oltre ai provvedimenti con l'"essere ignoti gli autori del reato" sicuramente incompatibili (come l'ordinanza per la formulazione dell'imputazione e la fissazione dell'udienza preliminare) non possano essere adottati dal G.I.P. quelli compatibili. Deve quindi ritenersi che il G.I.P. non sia vincolato alla pronuncia del decreto di archiviazione nemmeno quando non gli sia possibile ordinare l'iscrizione, nel registro delle notizie di reato, del nome di una persona gia' individuata, ma possa indicare al P.M. gli approfondimenti non ancora compiuti e le necessarie ulteriori indagini. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 415 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost.).
Nell'ipotesi - prevista dall'art. 415 cod. proc. pen. - di richiesta di archiviazione per essere ignoti gli autori del reato, l'essersi il legislatore astenuto dall'operare un rinvio "globale" alle disposizioni degli artt. 408, 409 e 410 - a differenza da quanto disposto per gli altri casi di archiviazione disciplinati dall'art. 411 (mancanza di condizione di procedibilita', estinzione del reato, non previsione del fatto come reato) non comporta di per se' che non debba trovare applicazione l'art. 409, quarto comma, e che quindi, oltre ai provvedimenti con l'"essere ignoti gli autori del reato" sicuramente incompatibili (come l'ordinanza per la formulazione dell'imputazione e la fissazione dell'udienza preliminare) non possano essere adottati dal G.I.P. quelli compatibili. Deve quindi ritenersi che il G.I.P. non sia vincolato alla pronuncia del decreto di archiviazione nemmeno quando non gli sia possibile ordinare l'iscrizione, nel registro delle notizie di reato, del nome di una persona gia' individuata, ma possa indicare al P.M. gli approfondimenti non ancora compiuti e le necessarie ulteriori indagini. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 415 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 112
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte