Ordinanza 413/1990 (ECLI:IT:COST:1990:413)
Massima numero 16428
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  24/09/1990;  Decisione del  24/09/1990
Deposito del 27/09/1990; Pubblicazione in G. U. 03/10/1990
Massime associate alla pronuncia:  16429


Titolo
ORD. 413/90 A. PROCESSO PENALE - NUOVO CODICE - NORME TRANSITORIE - PROCEDIMENTO IN CORSO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE - FORMALITA' DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO DI I GRADO GIA' ESPERITE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - ESCLUSIONE - INAPPLICABILITA' DELLA DIMINUENTE EX ART. 444 C.P.P. 1988 - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Poiche' il fine degli istituti del giudizio abbreviato e dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e' la rapida definizione del maggior numero di processi da attuarsi mediante l'esclusione della fase dibattimentale, allorche' con l'apertura del dibattimento, sia divenuto impossibile raggiungerlo, diventa conseguentemente e razionalmente impossibile all'imputato realizzare il c.d. "diritto" alla riduzione della pena. E' del tutto razionale, pertanto, che, per i procedimenti gia' in corso all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, tali istituti siano stati resi applicabili soltanto quando il loro scopo possa essere perseguito e conseguentemente non e' producente il confronto fra imputati per i quali il dibattimento sia stato o non sia stato ancora aperto, appunto perche' si tratta di situazioni oggettivamente diverse. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 248 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 - testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271). - S. n. 277/1990 e O. nn. 320/1990 e 355/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte