Prospettazione della questione incidentale - Eccezione di inammissibilità strettamente correlata alle argomentazioni di merito - Insussistenza - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, della legge n. 92 del 2012, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità - formulata in stretta correlazione con le argomentazioni di merito - in quanto non sarebbe stata valutata la possibilità per il condannato di scontare la detenzione domiciliare in un istituto pubblico ex art. 47-ter ordin. giud., né verrebbe indicato dal rimettente il quantum della pena residua da scontare. Da una parte, infatti, la possibilità di scontare la detenzione domiciliare in istituti pubblici non rileva nel giudizio a quo. Tale previsione legislativa, al più, potrebbe costituire motivo di non fondatezza delle questioni e non d'inammissibilità delle stesse. Dall'altra parte, il fatto che l'ordinanza di rimessione non indichi la parte residua della pena da scontare non risulta rilevante, potendosi comunque desumere che il condannato si trova in regime di detenzione domiciliare e, dunque, in una modalità di espiazione della pena incompatibile, ai sensi della disposizione censurata, con l'erogazione dell'assegno sociale.