Ordinanza 413/1990 (ECLI:IT:COST:1990:413)
Massima numero 16429
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
24/09/1990; Decisione del
24/09/1990
Deposito del 27/09/1990; Pubblicazione in G. U. 03/10/1990
Massime associate alla pronuncia:
16428
Titolo
ORD. 413/90 B. PROCESSO PENALE - NUOVO CODICE - PROCEDIMENTO GIA' IN CORSO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE - FORMALITA' DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO GIA' ESPERITE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO - ESCLUSIONE - INAPPLICABILITA' DELLA DIMINUENTE EX ART. 444 C.P.P. 1988 - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 413/90 B. PROCESSO PENALE - NUOVO CODICE - PROCEDIMENTO GIA' IN CORSO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE - FORMALITA' DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO GIA' ESPERITE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO - ESCLUSIONE - INAPPLICABILITA' DELLA DIMINUENTE EX ART. 444 C.P.P. 1988 - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il principio dell'applicazione della legge piu' favorevole all'imputato, fissato dall'art. 2 del codice penale, opera soltanto quando vi sia stato un mutamento, favorevole all'imputato, nella valutazione sociale del fatto tipico oggetto del giudizio, mentre si e' fuori dell'ambito d'applicabilita' del principio stesso nelle ipotesi in cui non si e' verificato un mutamento nella valutazione sociale rispetto al fatto tipico incriminato. Poiche' nel caso d'applicazione della pena su richiesta delle parti, non e' mutata la valutazione sociale negativa in ordine ai fatti oggetto del processo penale, la possibilita' di darvi ingresso soltanto prima del compimento delle formalita' di apertura del dibattimento di primo grado - analogamente a quanto gia' deciso in ordine all'istituto del giudizio abbreviato - non comporta violazione dei principi costituzionali. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 25, secondo comma Cost., della questione di legittimita' costituzionale, sollevata dall'art. 248 d.lgs 28 luglio 1989, n. 271). - S. n. 277/1990 e O. nn. 320/1990 e 355/1990.
Il principio dell'applicazione della legge piu' favorevole all'imputato, fissato dall'art. 2 del codice penale, opera soltanto quando vi sia stato un mutamento, favorevole all'imputato, nella valutazione sociale del fatto tipico oggetto del giudizio, mentre si e' fuori dell'ambito d'applicabilita' del principio stesso nelle ipotesi in cui non si e' verificato un mutamento nella valutazione sociale rispetto al fatto tipico incriminato. Poiche' nel caso d'applicazione della pena su richiesta delle parti, non e' mutata la valutazione sociale negativa in ordine ai fatti oggetto del processo penale, la possibilita' di darvi ingresso soltanto prima del compimento delle formalita' di apertura del dibattimento di primo grado - analogamente a quanto gia' deciso in ordine all'istituto del giudizio abbreviato - non comporta violazione dei principi costituzionali. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 25, secondo comma Cost., della questione di legittimita' costituzionale, sollevata dall'art. 248 d.lgs 28 luglio 1989, n. 271). - S. n. 277/1990 e O. nn. 320/1990 e 355/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte