Ordinanza 419/1990 (ECLI:IT:COST:1990:419)
Massima numero 16432
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
24/09/1990; Decisione del
24/09/1990
Deposito del 27/09/1990; Pubblicazione in G. U. 03/10/1990
Titolo
ORD. 419/90 A. PROCESSO PENALE - REATO COMMESSO PRIMA DELLA VIGENZA DEL NUOVO CODICE - SANZIONI SOSTITUTIVE - RICHIESTA DELL'IMPUTATO FORMULATA DOPO IL 25 OTTOBRE 1989 - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 419/90 A. PROCESSO PENALE - REATO COMMESSO PRIMA DELLA VIGENZA DEL NUOVO CODICE - SANZIONI SOSTITUTIVE - RICHIESTA DELL'IMPUTATO FORMULATA DOPO IL 25 OTTOBRE 1989 - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Le disposizioni di cui agli artt. da 77 a 80 legge n. 689/1981, sollecitando la richiesta dell'imputato di applicazione delle sanzioni sostitutive, hanno carattere di norme processuali, i cui effetti di natura sostanziale hanno funzione esclusivamente strumentale rispetto alla finalita' di giungere ad una rapida definizione dei processi. D'altra parte il nuovo istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti di cui agli artt. 444 e seguenti del vigente codice di procedura penale, pur presentando alcune differenze che ne sottolineano il carattere di "procedimento semplificato", ha completamente assorbito ed ampliato l'area di applicazione del precedente istituto, del quale ha altresi' recepito e rafforzato gli aspetti premiali, cosicche' sarebbe difficile, se non impossibile, configurare la contemporanea vigenza dei due istituti. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 77, primo comma, Cost., della questione di illegittimita' costituzionale degli artt. 234 e 248, quarto comma, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271).
Le disposizioni di cui agli artt. da 77 a 80 legge n. 689/1981, sollecitando la richiesta dell'imputato di applicazione delle sanzioni sostitutive, hanno carattere di norme processuali, i cui effetti di natura sostanziale hanno funzione esclusivamente strumentale rispetto alla finalita' di giungere ad una rapida definizione dei processi. D'altra parte il nuovo istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti di cui agli artt. 444 e seguenti del vigente codice di procedura penale, pur presentando alcune differenze che ne sottolineano il carattere di "procedimento semplificato", ha completamente assorbito ed ampliato l'area di applicazione del precedente istituto, del quale ha altresi' recepito e rafforzato gli aspetti premiali, cosicche' sarebbe difficile, se non impossibile, configurare la contemporanea vigenza dei due istituti. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 77, primo comma, Cost., della questione di illegittimita' costituzionale degli artt. 234 e 248, quarto comma, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 6