Ordinanza 419/1990 (ECLI:IT:COST:1990:419)
Massima numero 16434
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  24/09/1990;  Decisione del  24/09/1990
Deposito del 27/09/1990; Pubblicazione in G. U. 03/10/1990
Massime associate alla pronuncia:  16432  16436


Titolo
ORD. 419/90 B. PROCESSO PENALE - REATO COMMESSO PRIMA DELLA VIGENZA DEL NUOVO CODICE - SANZIONI SOSTITUTIVE - RICHIESTA DELL'IMPUTATO FORMULATA DOPO IL 25 OTTOBRE 1989 - ESCLUSIONE - APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA (APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI) - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il principio dell'irretroattivita' della legge penale, si applica soltanto alle norme di carattere sostanziale e non anche alle norme processuali penali e, pertanto, si e' fuori dell'ambito d'applicazione del principio di cui al terzo comma dell'art. 2 del codice penale nelle ipotesi in cui non si sia verificata una mutata valutazione sociale rispetto al fatto tipico incriminato, come accade allorche' la nuova norma processuale preveda effetti sostanziali piu' favorevoli per l'imputato soltanto al fine di stimolare la richiesta d'applicazione di un dato istituto processuale senza assurgere a mutata valutazione sociale, in senso favorevole al reo, del fatto oggetto del giudizio, previsto e punito dalla norma penale sostanziale. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' cosituzionale degli artt. 234 e 248, quarto comma, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271). - S. n. 15/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte