Ordinanza 419/1990 (ECLI:IT:COST:1990:419)
Massima numero 16436
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
24/09/1990; Decisione del
24/09/1990
Deposito del 27/09/1990; Pubblicazione in G. U. 03/10/1990
Titolo
ORD. 419/90 C. PROCESSO PENALE - REATO COMMESSO PRIMA DELLA VIGENZA DEL NUOVO CODICE - SANZIONI SOSTITUTIVE SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO FORMULATA DOPO IL 25 OTTOBRE 1989 - NORME TRANSITORIE - INAPPLICABILITA' DEL VECCHIO ISTITUTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 419/90 C. PROCESSO PENALE - REATO COMMESSO PRIMA DELLA VIGENZA DEL NUOVO CODICE - SANZIONI SOSTITUTIVE SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO FORMULATA DOPO IL 25 OTTOBRE 1989 - NORME TRANSITORIE - INAPPLICABILITA' DEL VECCHIO ISTITUTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' insegnamento costante della Corte che non contrasta col principio d'eguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti ma in momenti diversi nel tempo, giacche' lo stesso fluire di questo costituisce di per se' elemento differenziatore e che, in particolare, rientra nella discrezionalita' del legislatore dettare norme transitorie intese a mantenere ferme disposizioni abrogate per situazioni precedenti alla data d'entrata in vigore della nuova legge. Ne' tale prerogativa e' stata, nel caso, esercitata in modo irragionevole, avendo le disposizioni impugnate previsto, in via generale, un criterio atto ad assicurare la graduale sostituzione della nuova alla vecchia disciplina, senza individuare particolari situazioni nell'ambito d'una medesima categoria di soggetti bensi' facendo riferimento ad inevitabili fattori naturali esterni, quale l'iter temporale dei singoli procedimenti penali. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale sollevata dagli artt. 234 e 248, quarto comma, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271). - S. nn. 57/1973, 92/1975, 138/1977, 65/1979, 138/1979, 122/1980, 38/1984, n. 322/1985, 268/1986, 301/1986, 101/1987, 158/1987, 618/1987, 6/1988, 504/1988, 1018/1988 e 1032/1988.
E' insegnamento costante della Corte che non contrasta col principio d'eguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti ma in momenti diversi nel tempo, giacche' lo stesso fluire di questo costituisce di per se' elemento differenziatore e che, in particolare, rientra nella discrezionalita' del legislatore dettare norme transitorie intese a mantenere ferme disposizioni abrogate per situazioni precedenti alla data d'entrata in vigore della nuova legge. Ne' tale prerogativa e' stata, nel caso, esercitata in modo irragionevole, avendo le disposizioni impugnate previsto, in via generale, un criterio atto ad assicurare la graduale sostituzione della nuova alla vecchia disciplina, senza individuare particolari situazioni nell'ambito d'una medesima categoria di soggetti bensi' facendo riferimento ad inevitabili fattori naturali esterni, quale l'iter temporale dei singoli procedimenti penali. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale sollevata dagli artt. 234 e 248, quarto comma, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271). - S. nn. 57/1973, 92/1975, 138/1977, 65/1979, 138/1979, 122/1980, 38/1984, n. 322/1985, 268/1986, 301/1986, 101/1987, 158/1987, 618/1987, 6/1988, 504/1988, 1018/1988 e 1032/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte