Ordinanza 422/1990 (ECLI:IT:COST:1990:422)
Massima numero 16444
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  24/09/1990;  Decisione del  24/09/1990
Deposito del 27/09/1990; Pubblicazione in G. U. 03/10/1990
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 422/90. IMPIEGO PUBBLICO - INDENNITA' DI FUNZIONE PER I MAGISTRATI EX LEGE N. 27/1981 - ESTENSIONE PER IL PERSONALE DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE E PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TT.AA.RR. - DECORRENZE DIFFERENZIATE (1/1/1988 PER I PRIMI E 1/1/1989 PER I SECONDI) - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il mutamento favorevole del trattamento di una categoria non implica necessariamente una automaica ed istantanea violazione dell'art. 36 della Costituzione nei confronti di un'altra categoria. Pertanto non e' irrazionale l'erogazione differenziata nel tempo della speciale indennita' gia' introdotta in favore dei magistrati con la L. n. 27/1981 e successivamente concessa (sia pure con diverse modalita' di erogazione) ai cancellieri e segretari giudiziari prima e, ad un anno di distanza, al personale amministrativo delle magistrature speciali, risultando evidente come il raggiungimento di un maggior livello di funzionalita' delle strutture giudiziarie abbia comportato una discrezionale gradualita' nell'attribuzione dei benefici economici agli interessati, in ragione del diverso grado di urgenza che caratterizza i vari settori (ed avuto prioritariamente riguardo, per gli uffici giudiziari, all'impegno richiesto dal nuovo codice di procedura penale). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 legge 22 giugno 1988, n. 221 e dell'art. 1 legge 15 febbraio 1989, n. 51 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.). - S. nn. 376/1988, 413/1988 e O. n. 1083/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte