Sentenza 137/2021 (ECLI:IT:COST:2021:137)
Massima numero 43971
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
25/05/2021; Decisione del
25/05/2021
Deposito del 02/07/2021; Pubblicazione in G. U. 07/07/2021
Titolo
Assistenza e solidarietà sociale - Diritto all'assistenza e al mantenimento (art. 38 Cost.) - Condizioni - Possibili limiti posti dal legislatore.
Assistenza e solidarietà sociale - Diritto all'assistenza e al mantenimento (art. 38 Cost.) - Condizioni - Possibili limiti posti dal legislatore.
Testo
Il primo comma dell'art. 38 Cost. configura un dovere di solidarietà che deve informare la normativa della pubblica assistenza e beneficenza a favore di chi versi in condizioni di indigenza per inabilità allo svolgimento di una attività remunerativa, prescindendosi da precorse qualità e situazioni personali e da servizi resi allo Stato. Il secondo comma, invece, anch'esso ispirato a criteri di solidarietà sociale, ma con speciale riguardo ai lavoratori, impone che in caso di eventi, i quali incidono sfavorevolmente sulla loro attività lavorativa, siano a essi assicurate provvidenze atte a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita. (Precedenti citati: sentenze n. 22 del 1969 e n. 27 del 1965).
Il legislatore può legittimamente circoscrivere la platea dei beneficiari delle prestazioni sociali, purché le sue scelte rispettino rigorosamente il canone di ragionevolezza; trattandosi di provvidenze a tutela di soggetti fragili, infatti, le eventuali limitazioni all'accesso devono esprimere un'esigenza chiara e razionale, senza determinare discriminazioni. (Precedenti citati: sentenze n. 50 del 2019, n. 166 del 2018, n. 133 del 2013 e n. 432 del 2005).Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
co. 1
Altri parametri e norme interposte