Sentenza 427/1990 (ECLI:IT:COST:1990:427)
Massima numero 16389
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
24/09/1990; Decisione del
24/09/1990
Deposito del 03/10/1990; Pubblicazione in G. U. 10/10/1990
Titolo
SENT. 427/90 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE E DELLE AGENZIE MARITTIME - NATURA DI ENTE PUBBLICO PREVIDENZIALE - ESCLUSIONE.
SENT. 427/90 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE E DELLE AGENZIE MARITTIME - NATURA DI ENTE PUBBLICO PREVIDENZIALE - ESCLUSIONE.
Testo
Dato che la costituzione e la disciplina delle forme di previdenza pubblica sono riservate alla legge, il Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime - il quale trae la sua fonte costitutiva nel contratto collettivo 28 gennaio 1936, come tale privo di forza di legge - anche ammesso che sia un ente pubblico (come ha ritenuto il d.P.R. 1 aprile 1978, n. 237), certo non e' un ente classificabile nell'ambito della previdenza sociale obbligatoria in senso proprio. Non puo' quindi sostenersi che la norma dell'art. 1, quarto comma, del d.l. 1 marzo 1985, n. 44, convertito in legge 26 aprile 1985, n. 155, in relazione all'art. 12 legge 30 aprile 1969, n. 153, in virtu' della quale dalla base imponibile dei contributi di previdenza e assistenza sociale sono esclusi i contributi versati dai datori di lavoro al Fondo suddetto, trovi la sua 'ratio' in una sua supposta natura di "ente pubblico previdenziale". - Riguardo alla giurisprudenza della Corte secondo cui i contratti collettivi corporativi non hanno acquistato forza di legge in seguito al d.lgs.lt. 23 novembre 1944, n. 369, che li ha mantenuti in vigore a tempo indeterminato, v. O. n. 87/1984 e sentenze ivi citate.
Dato che la costituzione e la disciplina delle forme di previdenza pubblica sono riservate alla legge, il Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime - il quale trae la sua fonte costitutiva nel contratto collettivo 28 gennaio 1936, come tale privo di forza di legge - anche ammesso che sia un ente pubblico (come ha ritenuto il d.P.R. 1 aprile 1978, n. 237), certo non e' un ente classificabile nell'ambito della previdenza sociale obbligatoria in senso proprio. Non puo' quindi sostenersi che la norma dell'art. 1, quarto comma, del d.l. 1 marzo 1985, n. 44, convertito in legge 26 aprile 1985, n. 155, in relazione all'art. 12 legge 30 aprile 1969, n. 153, in virtu' della quale dalla base imponibile dei contributi di previdenza e assistenza sociale sono esclusi i contributi versati dai datori di lavoro al Fondo suddetto, trovi la sua 'ratio' in una sua supposta natura di "ente pubblico previdenziale". - Riguardo alla giurisprudenza della Corte secondo cui i contratti collettivi corporativi non hanno acquistato forza di legge in seguito al d.lgs.lt. 23 novembre 1944, n. 369, che li ha mantenuti in vigore a tempo indeterminato, v. O. n. 87/1984 e sentenze ivi citate.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte