Sentenza 427/1990 (ECLI:IT:COST:1990:427)
Massima numero 16390
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  24/09/1990;  Decisione del  24/09/1990
Deposito del 03/10/1990; Pubblicazione in G. U. 10/10/1990
Massime associate alla pronuncia:  16389  16392  16393  16394


Titolo
SENT. 427/90 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CONTRIBUTI - BASE IMPONIBILE - CONTRIBUTI VERSATI AL FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE E DELLE AGENZIE MARITTIME - NON COMPUTABILITA' - NORMA DI CARATTERE INTERPRETATIVO - ESCLUSIONE.

Testo
Pur disponendo, nella sua dizione letterale, che l'art. 12, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 "va interpretato" nel senso che dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale sono esclusi i contributi versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, l'art. 1, quarto comma, d.l. 1 marzo 1985, n. 44, conv. in legge 26 aprile 1985, n. 155, e' in realta' una norma innovativa retroattiva: atteso che, se si trattasse effettivamente di norma interpretativa, essa sopravanzerebbe chiaramente le possibilita' ermeneutiche consentite dal testo legislativo, con conseguenti inammissibili contraddizioni.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte