Sentenza 427/1990 (ECLI:IT:COST:1990:427)
Massima numero 16392
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
24/09/1990; Decisione del
24/09/1990
Deposito del 03/10/1990; Pubblicazione in G. U. 10/10/1990
Titolo
SENT. 427/90 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CONTRIBUTI - BASE IMPONIBILE - CONTRIBUTI VERSATI AL FONDO DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE E DELLE AGENZIE MARITTIME - ESCLUSIONE - ESTENSIONE DELL'ESONERO AI CONTRIBUTI VERSATI AI FONDI DI PREVIDENZA INTEGRATIVA - MANCATA PREVISIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 427/90 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CONTRIBUTI - BASE IMPONIBILE - CONTRIBUTI VERSATI AL FONDO DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE E DELLE AGENZIE MARITTIME - ESCLUSIONE - ESTENSIONE DELL'ESONERO AI CONTRIBUTI VERSATI AI FONDI DI PREVIDENZA INTEGRATIVA - MANCATA PREVISIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il principio di eguaglianza non puo' essere invocato quando la disposizione di legge, da cui viene tratto il 'tertium comparationis', si riveli derogatoria rispetto alla regola desumibile dal sistema normativo, e percio' insuscettibile di estensione ad altri casi, pena l'aggravamento, anziche' l'eliminazione, dei difetti di coerenza di esso. Percio', nel caso di specie, la pretesa irragionevolezza dell'eccezione disposta dall'art. 1, quarto comma, del d.l. 1 marzo 1985, n. 44, conv. in legge 26 aprile 1985, n. 155, con l'escludere dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale i contributi versati dai datori di lavoro al Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, potra' essere addotta a fondamento di una questione di legittimita' costituzionale, nei confronti del suddetto articolo, rivolta ad ottenere il ripristino della normativa generale ritenuta ingiustificatamente derogata da quella particolare; non puo', invece, fondare un incidente di costituzionalita' diretto ad ottenere l'estensione della norma particolare mediante impugnazione dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui assoggetta a contribuzione previdenziale le somme versate dai datori di lavoro a fondi di previdenza complementare diversi dal Fondo specificamente esentato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, legge 30 aprile 1969, n. 153 e dell'art. 1, quarto comma, d.l. 1 marzo 1985, n. 44, conv. in legge 26 aprile 1985, n. 155, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sulla improponibilita' di questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento al principio di eguaglianza, nei confronti di norme derogatorie: S. nn. 46/1983, 6/1988, 769/1988.
Il principio di eguaglianza non puo' essere invocato quando la disposizione di legge, da cui viene tratto il 'tertium comparationis', si riveli derogatoria rispetto alla regola desumibile dal sistema normativo, e percio' insuscettibile di estensione ad altri casi, pena l'aggravamento, anziche' l'eliminazione, dei difetti di coerenza di esso. Percio', nel caso di specie, la pretesa irragionevolezza dell'eccezione disposta dall'art. 1, quarto comma, del d.l. 1 marzo 1985, n. 44, conv. in legge 26 aprile 1985, n. 155, con l'escludere dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale i contributi versati dai datori di lavoro al Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, potra' essere addotta a fondamento di una questione di legittimita' costituzionale, nei confronti del suddetto articolo, rivolta ad ottenere il ripristino della normativa generale ritenuta ingiustificatamente derogata da quella particolare; non puo', invece, fondare un incidente di costituzionalita' diretto ad ottenere l'estensione della norma particolare mediante impugnazione dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui assoggetta a contribuzione previdenziale le somme versate dai datori di lavoro a fondi di previdenza complementare diversi dal Fondo specificamente esentato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, legge 30 aprile 1969, n. 153 e dell'art. 1, quarto comma, d.l. 1 marzo 1985, n. 44, conv. in legge 26 aprile 1985, n. 155, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sulla improponibilita' di questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento al principio di eguaglianza, nei confronti di norme derogatorie: S. nn. 46/1983, 6/1988, 769/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte