Sentenza 427/1990 (ECLI:IT:COST:1990:427)
Massima numero 16393
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
24/09/1990; Decisione del
24/09/1990
Deposito del 03/10/1990; Pubblicazione in G. U. 10/10/1990
Titolo
SENT. 427/90 D. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CONTRIBUTI - BASE IMPONIBILE - CONTRIBUTI VERSATI AL FONDO DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE E DELLE AGENZIE MARITTIME - ESCLUSIONE - ESTENSIONE DELL'ESONERO AI CONTRIBUTI VERSATI AI FONDI DI PREVIDENZA INTEGRATIVA - MANCATA PREVISIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 427/90 D. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CONTRIBUTI - BASE IMPONIBILE - CONTRIBUTI VERSATI AL FONDO DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE E DELLE AGENZIE MARITTIME - ESCLUSIONE - ESTENSIONE DELL'ESONERO AI CONTRIBUTI VERSATI AI FONDI DI PREVIDENZA INTEGRATIVA - MANCATA PREVISIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La estensione della norma dell'art. 1, quarto comma, d.l. 1 marzo 1985, n. 44, conv. in legge 26 aprile 1985, n. 155, in relazione all'art. 12 legge 30 aprile 1969, n. 153 (che esclude dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale i contributi versati dai datori di lavoro al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime) per effetto della dichiarazione di illegittimita', nel senso prospettato dai giudici a quibus, della limitazione della operativita' della norma stessa al Fondo suddetto, ai contributi versati a Fondi di previdenza integrativa, trova ostacolo nella considerazione (per altre ragioni v. massime C ed E) che tale estensione, pur eliminando la denunciata disparita' di trattamento fra il suddetto Fondo e i fondi di previdenza integrativa, ne produrrebbe un'altra, fra questi e altre forme di previdenza volontaria, e darebbe inoltre luogo a contrasto con l'art. 2 Cost.. La previdenza privata integrativa, infatti, deve essere incoraggiata, anche in ossequio a una direttiva CEE, ma il principio di solidarieta' sancito dall'art. 2 Cost., non consente che il suo finanziamento, soprattutto se alimentato da redditi medio-alti, sia interamente esentato da contributi alla previdenza pubblica. Ne' puo' richiamarsi in contrario, data la non omogeneita' delle due norme, l'art. 48, secondo comma, lett. a), del testo unico delle imposte sui redditi (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) che esclude dal reddito imponibile i contributi versati dal datore di lavoro a enti o casse previdenziali, compresi i fondi privati di previdenza integrativa. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, legge 30 aprile 1969, n. 153, e dell'art. 1, quarto comma, d.l. 1 marzo 1985, n. 44, conv. in legge 26 aprile 1985, n. 155, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
La estensione della norma dell'art. 1, quarto comma, d.l. 1 marzo 1985, n. 44, conv. in legge 26 aprile 1985, n. 155, in relazione all'art. 12 legge 30 aprile 1969, n. 153 (che esclude dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale i contributi versati dai datori di lavoro al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime) per effetto della dichiarazione di illegittimita', nel senso prospettato dai giudici a quibus, della limitazione della operativita' della norma stessa al Fondo suddetto, ai contributi versati a Fondi di previdenza integrativa, trova ostacolo nella considerazione (per altre ragioni v. massime C ed E) che tale estensione, pur eliminando la denunciata disparita' di trattamento fra il suddetto Fondo e i fondi di previdenza integrativa, ne produrrebbe un'altra, fra questi e altre forme di previdenza volontaria, e darebbe inoltre luogo a contrasto con l'art. 2 Cost.. La previdenza privata integrativa, infatti, deve essere incoraggiata, anche in ossequio a una direttiva CEE, ma il principio di solidarieta' sancito dall'art. 2 Cost., non consente che il suo finanziamento, soprattutto se alimentato da redditi medio-alti, sia interamente esentato da contributi alla previdenza pubblica. Ne' puo' richiamarsi in contrario, data la non omogeneita' delle due norme, l'art. 48, secondo comma, lett. a), del testo unico delle imposte sui redditi (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) che esclude dal reddito imponibile i contributi versati dal datore di lavoro a enti o casse previdenziali, compresi i fondi privati di previdenza integrativa. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, legge 30 aprile 1969, n. 153, e dell'art. 1, quarto comma, d.l. 1 marzo 1985, n. 44, conv. in legge 26 aprile 1985, n. 155, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte