Sentenza 427/1990 (ECLI:IT:COST:1990:427)
Massima numero 16394
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  24/09/1990;  Decisione del  24/09/1990
Deposito del 03/10/1990; Pubblicazione in G. U. 10/10/1990
Massime associate alla pronuncia:  16389  16390  16392  16393


Titolo
SENT. 427/90 E. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CONTRIBUTI - BASE IMPONIBILE - CONTRIBUTI VERSATI AL FONDO DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE E DELLE AGENZIE MARITTIME - ESCLUSIONE - ESTENSIONE DELL'ESONERO AI CONTRIBUTI VERSATI AI FONDI DI PREVIDENZA INTEGRATIVA - MANCATA PREVISIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Secondo l'art. 2 del relativo statuto, il Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime si limita a rimborsare agli iscritti che cessino dall'attivita' professionale o ai loro aventi diritto, una somma pari all'ammontare dei versamenti effettuati a loro favore, piu' gli interessi maturati. Non si tratta dunque di un fondo di previdenza integrativa in senso tecnico avente funzione complementare dei trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza pubblica, ma piuttosto di un fondo integrativo del trattamento di fine rapporto. Anche per questa ragione (per altre v. massime C e D) e' improponibile il confronto con il Fondo suddetto dei fondi di previdenza integrativa, confronto prospettato allo scopo di estendere a questi ultimi il provvedimento legislativo che esclude dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale i contributi versati ad esso dai datori di lavoro. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, legge 30 aprile 1969, n. 153 e dell'art. 1, quarto comma, d.l. 1 marzo 1985, n. 44, convertito in legge 26 aprile 1985, n. 155, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte