Sentenza 428/1990 (ECLI:IT:COST:1990:428)
Massima numero 16450
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
24/09/1990; Decisione del
24/09/1990
Deposito del 03/10/1990; Pubblicazione in G. U. 10/10/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 428/90. ISTRUZIONE PUBBLICA - PRECARIATO - IMMISSIONE NEL RUOLO DEL PERSONALE NON DOCENTE - CONDIZIONI - ESPERTI DEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI, IN POSSESSO DEI PRESCRITTI REQUISITI DI SERVIZIO, ANCHE SE SFORNITI DEI TITOLI DI STUDIO RICHIESTI, GIA' DOCENTI DI MATERIE NON RICOMPRESE IN CLASSI DI CONCORSO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 428/90. ISTRUZIONE PUBBLICA - PRECARIATO - IMMISSIONE NEL RUOLO DEL PERSONALE NON DOCENTE - CONDIZIONI - ESPERTI DEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI, IN POSSESSO DEI PRESCRITTI REQUISITI DI SERVIZIO, ANCHE SE SFORNITI DEI TITOLI DI STUDIO RICHIESTI, GIA' DOCENTI DI MATERIE NON RICOMPRESE IN CLASSI DI CONCORSO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Nella disciplina, avvedutamente differenziata, posta dalla legge 20 maggio 1982, n. 270 riguardo alla immissione in ruolo dei docenti precari, ha precipuo rilievo l'intento di dare attuazione al divieto di persistenza del precariato nell'area delle materie istituzionali. In tale contesto e' conforme a razionali criteri, anche di buona amministrazione, che per quanto concerne gli esperti negli istituti tecnici e professionali, in possesso dei prescritti requisiti di servizio benche' privi di titolo di studio valido per il conseguimento di un'abilitazione all'insegnamento, l'art. 41, quarto comma, della legge suddetta, nel prevedere la sistemazione nel ruolo del personale non docente dei precari gia' docenti di materie ricomprese in classi di concorso che per il divieto suddetto non avrebbero piu' potuto continuare in tale status non abbia avuto eguale considerazione per le situazioni - diversificate e fuori, in ogni caso, dalle finalita' della legge - dei precari gia' docenti di materie non ricomprese in classi di concorso, per i quali non era da escludersi una continuazione nel tempo dei relativi compiti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 41, quarto comma, legge 20 maggio 1982, n. 270, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.). - O. n. 337/1990.
Nella disciplina, avvedutamente differenziata, posta dalla legge 20 maggio 1982, n. 270 riguardo alla immissione in ruolo dei docenti precari, ha precipuo rilievo l'intento di dare attuazione al divieto di persistenza del precariato nell'area delle materie istituzionali. In tale contesto e' conforme a razionali criteri, anche di buona amministrazione, che per quanto concerne gli esperti negli istituti tecnici e professionali, in possesso dei prescritti requisiti di servizio benche' privi di titolo di studio valido per il conseguimento di un'abilitazione all'insegnamento, l'art. 41, quarto comma, della legge suddetta, nel prevedere la sistemazione nel ruolo del personale non docente dei precari gia' docenti di materie ricomprese in classi di concorso che per il divieto suddetto non avrebbero piu' potuto continuare in tale status non abbia avuto eguale considerazione per le situazioni - diversificate e fuori, in ogni caso, dalle finalita' della legge - dei precari gia' docenti di materie non ricomprese in classi di concorso, per i quali non era da escludersi una continuazione nel tempo dei relativi compiti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 41, quarto comma, legge 20 maggio 1982, n. 270, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.). - O. n. 337/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte