Sentenza 429/1990 (ECLI:IT:COST:1990:429)
Massima numero 16381
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  24/09/1990;  Decisione del  24/09/1990
Deposito del 03/10/1990; Pubblicazione in G. U. 10/10/1990
Massime associate alla pronuncia:  16383  16386


Titolo
SENT. 429/90 A. INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNI IN ITINERE - ASSICURAZIONE - CASI ESPRESSAMENTE PREVISTI - ESTENSIONE - LIMITI.

Testo
L'estensione ad altri lavoratori, diversi da quelli che l'art. 4, terzo comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 elenca (commessi viaggiatori, piazzisti, agenti delle imposte di consumo) dell'assicurazione contro gli infortuni - ai fini della indennizzabilita' dell'infortunio in itinere, occorso per uso di automobile - pur non esclusa dalla mancanza di tassativita' da riconoscersi alla elencazione stessa, incontra un limite invalicabile nel tipo di rischio assicurato, del quale e' elemento specifico l'uso di un veicolo a motore, personalmente condotto dal lavoratore, come strumento di esercizio delle proprie mansioni. Non puo' quindi rientrare in detta previsione normativa il caso in cui l'uso dell'auto non sia per l'individuo (nella specie: funzionario di banca) un elemento intrinseco della prestazione oggetto del contratto di lavoro, ma soltanto un mezzo di trasferimento dall'abitazione al luogo di occupazione. - S. nn. 114/1977; O. n. 705/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte